indietro
HOME chi siamo struttura e contatti aree di ricerca didattica attivitą archivio dove siamo link

 
Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione (articolo 10 dello Statuto)

Emanuele Cerina

Gian Carlo Falco

Alga Foschi

Simone Pecori

1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un massimo di cinque membri designati dall’Assemblea nel modo seguente:

- n. 1 in rappresentanza della Provincia di Pisa;

- n. 1 in rappresentanza del Dipartimento di storia moderna e contemporanea;

- n. 1 in rappresentanza di altre strutture universitarie aderenti;

- n. 1 in rappresentanza di altre province aderenti;

- n. 1 in rappresentanze dei comuni aderenti.

2. I membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica tre anni. Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente designato. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente del Consiglio, la sostituzione, richiesta dagli aventi diritto, deve avvenire entro sessanta giorni. Al Consiglio d'Amministrazione partecipa il Direttore di cui all'articolo11.

3. Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria, in particolare:

a) delibera l'accettazione dei contributi, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e la loro utilizzazione, quando il valore non supera il limite del valore monetario stabilito dall'Assemblea dei Soci;

b) discute e approva le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in conformità con quanto previsto all'articolo 7, comma terzo lettera e). Inoltre può essere convocato quando ne venga fatta richiesta per scritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente è determinante.