| 1. Il Consiglio è
composto dal Presidente e da un massimo di cinque membri designati
dall’Assemblea nel modo seguente:
- n. 1 in rappresentanza della Provincia di Pisa;
- n. 1 in rappresentanza del Dipartimento di storia moderna
e contemporanea;
- n. 1 in rappresentanza di altre strutture universitarie
aderenti;
- n. 1 in rappresentanza di altre province aderenti;
- n. 1 in rappresentanze dei comuni aderenti.
2. I membri del Consiglio d’Amministrazione durano
in carica tre anni. Qualsiasi membro uscente può essere
nuovamente designato. In caso di rinuncia, decadenza o revoca
di un componente del Consiglio, la sostituzione, richiesta
dagli aventi diritto, deve avvenire entro sessanta giorni.
Al Consiglio d'Amministrazione partecipa il Direttore di cui
all'articolo11.
3. Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri
relativi all'amministrazione ordinaria, in particolare:
a) delibera l'accettazione dei contributi, gli acquisti e
le alienazioni dei beni mobili e la loro utilizzazione, quando
il valore non supera il limite del valore monetario stabilito
dall'Assemblea dei Soci;
b) discute e approva le proposte del bilancio di previsione
e del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei
Soci.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno
due volte l'anno, in conformità con quanto previsto
all'articolo 7, comma terzo lettera e). Inoltre può
essere convocato quando ne venga fatta richiesta per scritto
da almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità
il voto del Presidente è determinante.
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