| Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I - Dispozizioni generali
TITOLO II - Soggetti
TITOLO III - Organi
TITOLO IV - Organizzazione e personale
TITOLO V - Servizi e interventi pubblici locali
TITOLO VI - Controlli
PARTE SECONDA - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I - Disposizioni generali
TITOLO II - Programmazione e bilanci
TITOLO III - Gestione del bilancio
TITOLO IV - Investimenti
TITOLO V - Tesoreria
TITOLO VI - Rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione
TITOLO VII - Revisione economico-finanziaria
TITOLO VIII - Enti locali deficitari o dissestati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante
delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia
di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, composto di 275 articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza: Il presente decreto legislativo è pubblicato,
per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 30 ottobre 2000 si procederà alla ripubblicazione
del testo del presente decreto legislativo corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092.
PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 1. Oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni
in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali
e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite
enuncia espressamente i principi che costituiscono limite
inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in
vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le
norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano
gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi
della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente
testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti
locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo
unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai
consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli
che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale
e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione
dei servizi sociali.
Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono
autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne
promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva
e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti
e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie
e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,
secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 4. Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando
le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario
nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano
ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle
funzioni del comune e della provincia, identificando nelle
materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione,
gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche
della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative
è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane,
in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni
territoriali, associative ed organizzative, con esclusione
delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione
dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al
fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali
al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile .
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione,
anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione
strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione
e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
Art. 5. Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti
degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle
regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla
loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali
e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure
per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica
e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province
rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere
generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità
fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali,
ove esistenti.
Art. 6. Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente
testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli
organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze,
i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente,
anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri
generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme
di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle
informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e
il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente
testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme
per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna
ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere
la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti,
aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione
è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni
e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo
statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali,
cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Art. 7. Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 8. Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano
le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione
popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme
associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono
su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste
forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità
stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione
della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette
a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie
per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo
devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e
non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge
8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica
locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri
regolarmente soggiornanti.
Art. 9. Azione popolare e delle associazioni di protezione
ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni
e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza,
le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso,
salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e
ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le
azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che
spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale.
L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito
e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell'associazione.
Art. 10. Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia
che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto
dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare
il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle
imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati,
il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina
il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei
servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie
per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli
atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande,
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura
il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni
di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.
Art. 11. Difensore civico
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere
l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i
mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio
comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono
altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo
127.
Art. 12. Sistemi informativi e statistici
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione
delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni,
per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il
territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano
sistemi informativo-statistici che operano in collegamento
con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata
l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali
con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e
gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
CAPO I - Comune
Art. 13. Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione
con altri comuni e con la provincia.
Art. 14. Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile,
di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale
ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che
regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le
risorse necessarie.
Art. 15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di
comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le
regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali
dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme
previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra
più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante
fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità
di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme
di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi
della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi
alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati
ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni
che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita
ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Art. 16. Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni
contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di
municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune
di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione
e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi
eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori
dei municipi le norme previste per gli amministratori dei
comuni con pari popolazione.
Art. 17. Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni
di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione
e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle
funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti
possono articolare il territorio comunale per istituire le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal
comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze
della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità
del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto
e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,
lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme
di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa
e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla
normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione,
gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti
e le relative modalità di elezione, nomina o designazione.
Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente
istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria.
Art. 18. Titolo di città
1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno
ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale
importanza .
CAPO II - Provincia
Art. 19. Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali
o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente
e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale
e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base
di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività
nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia
nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico,
sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso
le forme previste dal presente testo unico per la gestione
dei servizi pubblici locali.
Art. 20. Compiti di programmazione
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale
della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo
norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi
pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove
il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei
comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento
che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio
e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture
e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento
del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve
naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità
agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica
e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione
nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione
dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti
di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la
provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione
ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità
di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale
di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali
di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi
pluriennali.
Art. 21. Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità
del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità
dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione
del proprio territorio in circondari e sulla base di essi
organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei
cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di
circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un
apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci
del circondario, con funzioni consultive, propositive e di
coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente
del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea
dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei
comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni
di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente
del circondario si applicano le disposizioni relative allo
status del presidente del consiglio di comune con popolazione
pari a quella ricompresa nel circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui
all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti
criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla
zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti
sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale,
per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive
esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello
sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale
e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una
sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza
dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque,
la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa,
con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove,
in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
CAPO III - Aree metropolitane
Art. 22. Aree metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti
i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in
ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla
vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la
regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa
alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora
la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione
a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale
procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.
Art. 23. Città metropolitane
1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune
capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale
e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività
economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali,
alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
città metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati,
il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia
convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali
interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli
comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana,
che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione
interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della città metropolitana è
sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante,
entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta
riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto
al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti,
essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta
giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della città metropolitana si
procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti
in materia di elezioni degli enti locali.
5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce
le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto
dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie
collettività locali.
6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio
di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province,
anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando
l'area della città come territorio di una nuova provincia.
Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio
ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche
in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni
provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano
istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione
regionale.
Art. 24. Esercizio coordinato di funzioni
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati,
può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato
delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative
e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento
atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attività culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1
si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.
Art. 25. Revisione delle circoscrizioni comunali
1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa
con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione
delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area
metropolitana.
Art. 26. Norma transitoria
1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia
di aree metropolitane.
2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce
i termini per il conferimento, da parte della regione, dei
compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi
dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo
da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo
3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
CAPO IV - Comunità montane
Art. 27. Natura e ruolo
1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali
costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche
appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle
zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un
organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri
dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica
con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I
rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti
dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto
limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative
di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la
costituzione delle comunità montane, in modo da consentire
gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio
associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità
montana avviene con provvedimento del presidente della giunta
regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo
in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti
regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana
i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente
nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della
popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi
di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore
a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori
montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace
esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata,
l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore
a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema
geografico e socioeconomico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui
territorio coincide con quello di una comunità montana sono
assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa
in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina
si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione
comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva
del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità
montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi
di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni,
con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito
territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche
di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del
clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione
agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi
ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano
costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel
complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo
36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni.
Art. 28. Funzioni
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o
a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane.
Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni
altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia
e dalla regione.
2 . Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite
dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere
ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire
gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi
quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla
regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi
annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche
del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione
del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge
regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane
e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono
destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.
Art. 29. Comunità isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione
della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può
essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana
o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità
montane.
CAPO V - Forme associative
Art. 30. Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio
o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione,
nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme
di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione
di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera
in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 31. Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire
un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali
di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio
possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo
30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine
e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto
disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo
42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli
enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto,
in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione,
la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto
per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali,
l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o
di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più
di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello
Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori
per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa
legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica
e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei
servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le
norme previste per le aziende speciali.
Art. 32. Unioni di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due
o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati
dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto
individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro
costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione
e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione
scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere
che altri organi siano formati da componenti delle giunte
e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza
delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni
ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili,
i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano,
in particolare, le norme in materia di composizione degli
organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non
può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni
pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono
gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi
sui servizi ad esse affidati.
Art. 33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte
dei comuni
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento
delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni
nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni
dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli
nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni
in forma associata, individuando autonomamente i soggetti,
le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato
dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine
di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle
forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle
apposite sedi concertative, un programma di individuazione
degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni
e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può
prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e
i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi
alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni
tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente
costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni
provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito
del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di
incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da
parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio
di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito
dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono
ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
b) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni,
graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello
di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con
riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare
il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
c) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi
nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre
forme di gestione sovracomunale;
d) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla
successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici
da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino,
su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di
procedere alla fusione.
Art. 34. Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria
o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi
di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne
i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo
di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente
della regione, del presidente della provincia, dei sindaci
e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con
atto formale del presidente della regione o del presidente
della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto
del presidente della regione, produce gli effetti della intesa
di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese
nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa
di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro
tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma
e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli
enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo
nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se
all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti
il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione
dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza
di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma
7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti
di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
Art. 35. Norma transitoria
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo
33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso
inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta
giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto
dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo
unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi
si applica fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale.
CAPO I - Organi di governo del comune e della provincia
Art. 36. Organi di governo
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta,
il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la
giunta, il presidente.
Art. 37. Composizione dei consigli
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione
di abitanti;
da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi
di provincia;
da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della
provincia e :
da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 1.400.000 abitanti;
da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 700.000 abitanti;
da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 300.000 abitanti;
da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali
rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
Art. 38. Consigli comunali e provinciali
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro
durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato
a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità
per la convocazione e per la presentazione e la discussione
delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei
consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo
dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare
a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le
modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse
finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti e nelle province possono essere previste strutture
apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento
di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte
le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello
dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio
la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche
salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente
al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e
sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte
all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo
in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività.
Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base
della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni
generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.
Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti
da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta
del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti,
tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori
e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone
diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio
sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo
le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura
del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto
a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti
giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o
il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura
una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari
ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione
del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
Art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve
essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci
giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal
consigliere anziano fino alla elezione del presidente del
consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del
presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti
della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere
anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale
ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto
e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri
ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di
presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere
che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i
criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente
successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta
e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione
del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,
la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal
sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano
salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto.
Art. 41. Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non
sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione
degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo
69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra
i propri componenti la commissione elettorale comunale ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.
Art. 42. Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico
- amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti
salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3 ,criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali
e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti
obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti
e concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte
del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli
assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre
a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.
Art. 43. Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione
del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione
del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39,
comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni .
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della
provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte
le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori
da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni
e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata
dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti
e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto
e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata
partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo
il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Art. 44. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo
o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta
dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni
di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri,
la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni
sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Art. 45. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali,
comunali e circoscrizionali
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica
del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea
sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle
funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che
ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione
a norma del comma 1.
Art. 46. Elezione del sindaco e del presidente della provincia
- Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti
dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi
consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente,
e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il
presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare
uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Art. 47. Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia,
che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito
dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato
aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali,
computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia,
e comunque non superiore a sedici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma
1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero
massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o
dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti
del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini
non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica
di consigliere
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma
1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero
di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10
nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000
abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore
a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione
compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14
nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000
di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione
superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati
24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono
assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province
a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per
quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
Art. 48. Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente
della provincia nel governo del comune o della provincia ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto,
del sindaco o del presidente della provincia o degli organi
di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente
della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del
consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria
attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti
dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta
ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica
del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri
sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,
il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa
e contabile dei pareri espressi.
Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi
responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano
l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio
quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano
le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune
e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni
in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più
comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando
non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente
comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il
sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune
e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate
entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro
i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza,
il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti
sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali
e provinciali
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti
al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Distintivo del presidente della provincia è una fascia di
colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma
della propria provincia, da portare a tracolla .
Art. 51. Durata del mandato del sindaco, del presidente della
provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della
provincia e il consiglio provinciale durano in carica per
un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere
del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime
cariche.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno
dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.
Art. 52. Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale
contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della
provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni
degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive
giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco
e il presidente della provincia, e viene messa in discussione
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede
allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario
ai sensi dell'articolo 141.
Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione
o decesso del sindaco o del presidente della provincia
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la
giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione
del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della
provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco
e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente,
dal vicesindaco e dal vicepresidente .
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco
e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio
della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente
della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso
il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.
In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio,
con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina
in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della
provincia nonché delle rispettive giunte.
Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza
pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere
al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa
di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta
a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati
in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni
di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione
di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione
al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate
al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio
delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia
ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare
un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma
2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
CAPO II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Art. 55. Elettorato passivo
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori
di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per
la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini
dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.
Art.56. Requisiti della candidatura
1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in
più di due province o in più di due comuni o in più di due
circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa
data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione
in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima
carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o
di presidente della provincia in più di un comune ovvero di
una provincia .
Art. 57. Obbligo di opzione
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere
in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve
optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima
deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane
eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione
in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale
rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.
Art. 58. Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire
le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore
e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente
dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente
degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo
74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in
cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad
un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni
o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti
reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante
profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno
dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto
d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva
alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella
lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva
ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo
e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444
del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina
è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta
comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano
nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha
provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto
a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza
dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano
nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata
in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione
con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione
ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma
1 dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva
per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera
a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice
penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in
appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione
o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due
anni di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione
in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì,
quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive
di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura
penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non
sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia
convalidata la supplenza, non sono computati al fine della
verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia
quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro
i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto
di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva.
In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti
decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria
del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano
la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata
la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare
il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato
l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato
venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma
1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato,
di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione
o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza
di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza
o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo
pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o
alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo
58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo
il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti
gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha
emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza
dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità
di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione
di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto
può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati
e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse
al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 60. Ineleggibilità
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio
presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello
Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate
o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni,
i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice
prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali
generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze
armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio,
gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione
e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi
collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale
sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni,
i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali,
ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di
pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi
consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture
convenzionate per i consigli del comune il cui territorio
coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero
dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria
locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società
per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del
comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza
o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale
di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente
dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali,
provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente
in altro comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta
giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata
degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato
delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento
di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo
ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili
nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto
o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare
per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende
sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte,
nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2),
3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se
l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento,
revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa
non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma
1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti
di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove
l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle
funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo
81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti
assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del
comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.
Art. 61. Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia
1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente
della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti
o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive
amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale,
di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali
o in qualunque modo loro fideiussore.
Art. 62. Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente
della provincia
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo
5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione
della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni
caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza
dalle cariche elettive ricoperte.
Art. 63. Incompatibilità
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza
o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a
vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia
o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione
in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate
dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con
poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente
o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni
o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero
in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate
da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni
non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della
regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta
opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui
ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento
civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o
la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria
non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga
eletto amministratore comunale, competente a decidere sul
suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario
sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora
il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere
è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora
il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente
a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo
di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo
di provincia territorialmente più vicino;
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore
o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia
ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato,
è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile
verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto
il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente,
verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda
da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e
tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano
notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in
una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica
a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica
agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del
mandato.
Art. 64
Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore
nella rispettiva giunta
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di
consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica
di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed
al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti ed affini fino la terzo grado, rispettivamente,
del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non
possono essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia.
Art. 65
Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale
e circoscrizionale
1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco
e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione,
sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale
sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle
di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere
comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale
di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con
quella di consigliere di una circoscrizione del comune.
Art. 66
Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali
e ospedaliere
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo
e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale,
di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore
della comunità montana.
Art. 67
Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità
gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del
comune, della provincia e della circoscrizione previsti da
norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato
elettivo.
Art. 68
Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal
presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale
o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento
della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la
decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità
sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità
sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo,
quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci
giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa
di ineleggibilità o di incompatibilità.
Art. 69
Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna
delle condizioni previste dal presente capo come causa di
ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si
verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità
previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato
fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute
o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento
in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70,
il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla
data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e,
ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità,
invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del
caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi
10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione
adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente
per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata
nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque
giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate
di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Art. 70
Azione popolare
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale
può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino
elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse
davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore
ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco
o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed
i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni
ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
CAPO III - Sistema elettorale
Art. 71. Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei
comuni sino a 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione
dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere
anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica
di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo
pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata
ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale,
comprendente un numero di candidati non superiore al numero
dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato
alla carica di sindaco.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla
carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può
altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata
al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone
il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo
contrassegno.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi
la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità
viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere
si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti
dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco
che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti
due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare
alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre
liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza
del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra
i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono
i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto
è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati
eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata
dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati
eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il
primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito
al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti
tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a
sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di
voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il
numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione
è nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco,
intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima
del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle
elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo,
quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica.
16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale
rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste
e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
Art. 72
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura il collegamento
con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio
comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata
per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi
dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della
lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun
elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla
carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla
carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta,
tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui
al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che
ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso
al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo
di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito
la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano
di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo
periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue
nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica
successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi
i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati
al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno
tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione,
di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto
a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo
turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia
solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati
delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome
dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle
liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul
rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato
prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato
collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo
di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito
la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano
d'età.
Art. 73
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono
comprendere un numero di candidati non superiore al numero
dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi,
con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere
anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica
di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo
pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato
alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare
il medesimo programma amministrativo e si considerano fra
di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma
3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della
lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un
voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata,
scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del
contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente
alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del
primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma
dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni
del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere
comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti
di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste
che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei
voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste
che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione
del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo
di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con
i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la
cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4,....sino a concorrenza del
numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra
i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima,
per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti
sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti,
fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati
nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza
del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano
in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei
seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato
eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui
collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma
8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia
ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato
il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o
altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento
dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco
sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo
di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai
sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio,
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno
abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei
voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre
liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo
luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati
alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a
ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso
di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica
di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo
è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo
di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati
eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista
secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso
di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati
che precedono nell'ordine di lista.
Art. 74
Elezione del presidente della provincia
1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale
e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale.
La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia
coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione
presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione
delle candidature alla carica di consigliere provinciale e
di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni
di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993,
n. 81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun
candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare
di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione
del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento
ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia
è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e
reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato
alla carica di presidente della provincia, il contrassegno
o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio
cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra
di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del
candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo
di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno.
Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato
alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul
relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati
si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere
provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato
alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore
può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente
della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo.
Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al
candidato alla carica di presidente della provincia.
6. È proclamato eletto presidente della provincia
il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui
al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che
ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo
turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio
il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno
il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio
dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal
verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti
con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati
al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno
facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare
il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto
a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo
turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il
cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia,
scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti
i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto
il nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente
della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto
presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo
o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità
di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più
anziano di età.
Art. 75
Elezione del consiglio provinciale
1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla
base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate
dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni,
in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74
e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di
presidente della provincia e il programma amministrativo da
affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare
lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia.
In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai
gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione
dell'elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei
voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso
nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di
candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per
cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione
di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati
collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun
gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino
a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi
tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati
sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti
ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito
al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale
e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo
spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti
eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine
dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando
il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato
eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno
il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al
candidato proclamato eletto presidente della provincia non
abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati
al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire
al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore
a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con
il candidato proclamato eletto presidente, per determinare
il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono
le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati
al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo
i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti
ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di
candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica
di presidente della provincia non risultati eletti, collegati
a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un
seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato
alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio
spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente
attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati
eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo
secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale
viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi
ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto
per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i
candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature
presentate in più di un collegio si assume, ai fini della
graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
Art. 76
Anagrafe degli amministratori locali e regionali
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente
ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie
i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella
apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati
relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di
mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti
nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici,
la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo
di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti
presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi
di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita
dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli
amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto
a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia,
anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
CAPO IV - Status degli amministratori locali
Art. 77. Definizione di amministratore locale
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato
a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo,
dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità
e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative,
dei permessi e delle indennità degli amministratori degli
enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini
del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti
delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani
e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane
e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani
e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori
delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni
di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti
degli organi di decentramento.
Art. 78. Doveri e condizione giuridica
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio
delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità
e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto
della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità
degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle
proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti
o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o
di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata
e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza
passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che
costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite
mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento
di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore
o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative
disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli
assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza
dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non possono essere soggetti, se non per consenso espresso,
a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta
dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene
svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal
datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione
della sede per l'espletamento del servizio militare di leva
o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori
locali la priorità per la sede di espletamento del mandato
amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio
sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel
quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente
o controllato dalla medesima amministrazione.
Art. 79. Permessi e licenze
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti
dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità
montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali
dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno
diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in
cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui
i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori
hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore
8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli
si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi
dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì
nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro
che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.
Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle
comunità montane che svolgono servizio militare di leva o
che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo,
spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo
per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali,
provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché
degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei
municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,
ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali
formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste
per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e
degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti
e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi
dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di
cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di
assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di
lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che
sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle
province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni,
delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i
presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali,
nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno
diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di
assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di
24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci,
presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti
delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali
e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo
di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per
l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per
i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti
e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente
documentati mediante attestazione dell'ente.
Art. 80
Oneri per permessi retribuiti
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli
oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso
il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche
di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del
datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso
corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore
o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso
viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta.
Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto
ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
Art. 81
Aspettative
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma
2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati
a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo
di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato
come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova.
Art. 82
Indennità
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina
una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente
articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il
sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana,
i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei
consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli
organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni,
delle province, delle città metropolitane, delle comunità
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.
Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali
e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti
fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione
a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo
pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al
divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di
cui ai 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di
qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere
che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione
del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre
che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori
oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i
consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità
in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi
collegiali.
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non
sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione
di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50
per cento di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni
di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso
enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità
di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun
gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali
del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono
articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza di cui al presente articolo è determinata, senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione
demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
della popolazione, della percentuale delle entrate proprie
dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare
del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti
dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle
province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato
per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita
per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente
e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra
enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità
di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunità
montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli
amministratori delle città metropolitane in relazione alle
particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente
della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore
a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento
economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi
enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila
abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto
del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci
e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma
pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di
mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale
di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato
ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle
indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media
degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della
vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente,
la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi
al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese
di giugno di termine del biennio.
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati
ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti
con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti.
Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non
deve superare una quota predeterminata dello stanziamento
di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla
dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma
8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali
in condizioni di dissesto finanziario.
Art. 83
Divieto di cumulo
1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri
regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti
dal presente capo.
Art. 84
Rimborsi spese e indennità di missione
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato,
si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo
ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione,
nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del
presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo
1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18
dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero
2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive
modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità
di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell'interessato, corredata della documentazione delle spese
di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione
sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo
del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso
per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per
la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi
assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate.
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità
di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute,
disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno
o l'altro trattamento.
Art. 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti
locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione,
al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati
chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione
dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali,
nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per
la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni
e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni,
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
Art. 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni
fiscali e assicurative
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone
comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento
degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai
rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia,
per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni
e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali
e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti
dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa
non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima
disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali
nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti
un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti
delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino
nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti
e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione
locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1,
al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per
quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica sono stabiliti i criteri
per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza
con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire
alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto
o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare
al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per
l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo
dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale
residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1,
delle legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni
di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare
i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento
del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale
e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui
al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri
assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque
anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data
di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed
entro tre anni se successiva.
Art. 87
Consigli di amministrazione delle aziende speciali
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi
pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione
delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi
3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo
86.
CAPO I - Uffici e personale
Art. 88. Disciplina applicabile agli uffici ed al personale
degli enti locali
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti
locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e
provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29,e successive modificazioni ed integrazioni,
e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione
e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute
nel presente testo unico.
Art. 89
Fonti
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti,
in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità
e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita,
tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva
nazionale, nelle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità
dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale
nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di
ricerca;
g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità
tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività
e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle
procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi
fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata
dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal
presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione
del personale nell'ambito della propria autonomia normativa
ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni,
dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti
locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui
al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici
e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro.
Art. 90
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della
giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti
da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati
o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale
di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto
dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale .
Art. 91
Assunzioni
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni
locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata
delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche
di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva
della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni,
di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'articolo 39 del
decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale
ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili
nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi
della programmazione e giustificate dai processi di riordino
o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati
al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili
o figure professionali caratterizzati da una professionalità
acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono
efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione
per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per
i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo.
Art. 92
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro
a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale,
nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti
degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso
altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali
in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni
anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento
di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità
di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato
per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità
e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e
8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 93
Responsabilità patrimoniale
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali
si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità
degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione
dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano
negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il
conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste
dalle leggi vigenti
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte
dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui
all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 .
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni
dalla commissione del fatto La responsabilità nei confronti
degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province
è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui
vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente
illecito arricchimento degli eredi stessi.
Art. 94
Responsabilità disciplinare
1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti
del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi
gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti.
La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo
la specifica competenza, con le modalità e procedure previste
dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati
dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili
delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette
disposizioni .
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si
applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo
58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento
disciplinare.
Art. 95
Dati sul personale degli enti locali
1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti
l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione
delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni,
comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale
del personale in servizio presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni
organiche degli enti locali prevista dall'articolo 16 ter
del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Art. 96
Riduzione degli organismi collegiali
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli
e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento
da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario,
individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni
altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi
non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere
dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative
funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente
competenza nella materia.
CAPO II - Segretari comunali e provinciali
Art. 97. Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare
dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo
102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano
della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente
al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,
secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti
ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore
generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni
dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi
e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco
e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore
generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione
alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili
dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte
ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto
o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente
della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi
prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario
e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali
è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 98. Albo nazionale
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,
al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può
essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto
del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale
determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione
dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza
di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei
sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione
alla Sezione regionale dell'Agenzia.
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale
a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze
politiche, economia.
Art. 99. Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo
98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha
durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario
cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del
mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando
ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non
oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco
e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario
è confermato.
Art. 100. Revoca
1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato
del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione
della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
Art. 101. Disponibilità e mobilità
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato
o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità
per la durata massima di quattro anni.
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo
ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo
102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di
consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza,
ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche
che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui
presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario
compete il trattamento economico in godimento in relazione
agli incarichi conferiti.
3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato
raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure
motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio,
allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento
economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti
i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento
degli incarichi di cui al comma 2.
4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in
qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato
d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni
nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
Art. 102
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali
1. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità
giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
del Ministero dell'Interno.
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente
di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali
e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti
designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di
amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione
alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle
disponibilità di bilancio.
5. All' Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità
a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di
cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento
economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla
dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale
del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti
i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42
della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
Art. 103
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma
1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati
con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua
articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità
di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il
passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare
e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati
a ricoprire sedi di segreteria.
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante
utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo
prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento
speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno,
utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
b) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo
riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto
della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti;
d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati
a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia
e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento
di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso
altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico.
Art. 104
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole
regionali e interregionali
1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle
scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento,
determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni
per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti,
enti, società di formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali
per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali
e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
Art. 105
Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente
capo con propria legislazione .
2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino
all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione
del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Art. 106
Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto
collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione
dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del
segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo
ai sensi dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio
1997, n. 127 e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni,
permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica
e trattamento economico pensionabile in godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50,
i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione
di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni
di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore
della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento
economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti
rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle
amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste
imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
CAPO III - Dirigenza ed incarichi
Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo
e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi
di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge
o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti
tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di
cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche
di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento
e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri
di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti
o, in base a questi, delegati dal sindaco .
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio
di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi
di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione
e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo
quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo
54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva,
in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano
i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.
Art. 108
Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione
della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto
a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede
ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco
o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo
197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo
di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore
generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate,
i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune
e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella
del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
è consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore
generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale
non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al
segretario.
Art. 109
Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato,
ai sensi dell'articolo 50, comma 10,con provvedimento motivato
e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia
e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore
di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine
di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione
degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale
le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione.
Art. 110
Incarichi a contratto
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto
a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando
i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati,
al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli
altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con
cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente,
o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore
alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente
della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente
a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali
e decentrati per il personale degli enti locali, può essere
integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale
e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto
nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data
di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai
sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla
data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine,
il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità.
Art. 111
Adeguamento della disciplina della dirigenza
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare,
adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente
capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 112. Servizi pubblici locali
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
province sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla
qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Art. 113
Forme di gestione
1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata
a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna
in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio
la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà
pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.
Art. 114
Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale
e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale
per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio
di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale
compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina
e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto
dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo
del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento
delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto
e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati
dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina
le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita
le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo
statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di
revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti
atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio
che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Art. 115
Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono,
per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite
ai sensi dell'articolo 113 lett. c) in società per azioni,
di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione
di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo
minimo richiesto per la costituzione delle società medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato
a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni
e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori
alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti
attivi e passivi delle aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti
gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti
dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del
codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società,
gli amministratori devono richiedere a un esperto designato
dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli
amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi
di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute
nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori
di conferimento non sono stati determinati in via definitiva
le azioni delle società sono inalienabili.
4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite
anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono
essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo
116.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali
e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono
esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali
e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere
la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società
di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano,
in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli
2504-septies e 2504-decies del codice civile.
Art. 116
Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti
locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici
e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture
ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai
sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle
competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.
Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati
e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle
società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare
uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici
locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato
diffuso e resta comunque sul mercato.
2. La costituzione di società miste con la partecipazione
non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e
integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo
si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive
comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata
in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare
garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non
superiore alla propria quota di partecipazione alla società
di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti
di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale
delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni
dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990,
n. 218, e successive modificazioni.
Art. 117
Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi
pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per
il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i
seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare
la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed
il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto
anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito,
coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici;
essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari,
attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel
rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli
organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente
pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni
dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società
mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi
pubblici.
Art. 118
Regime del trasferimento di beni
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati
dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a
favore di aziende speciali o di società per azioni costituite
ai sensi dell'articolo 113, lettera e) sono esenti, senza
limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di
incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra
imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale
per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del
codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati
della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono
ridotti alla metà.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di
procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali
o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni
vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione
di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse
o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di
società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del
medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende
soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti
nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni
si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei
comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi
in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31
e 274 comma 4, per la costituzione di società per azioni ai
sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche
mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società
per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni.
3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio,
da parte di province e comuni, in favore di società costituite
ai sensi dell'articolo 113, lettera e) e dell'articolo 116
nonché dei consorzi e delle aziende speciali di cui, rispettivamente,
agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative
alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali
Art. 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre
1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei
servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali
indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni
con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze
o servizi aggiuntivi.
Art. 120
Società di trasformazione urbana
1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della provincia e della regione, possono costituire società
per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti
tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione
sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione
delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società
per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una
convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e
i diritti delle parti.
Art. 121
Occupazione d'urgenza di immobili
1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei
presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari
per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico
interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale
pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di
cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al
precedente periodo la redazione dello stato di consistenza
può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel
possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1, e successive modificazioni.
Art. 122
Lavori socialmente utili
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province
in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo
4, commi 6, 7 e 8, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 123
Norma transitoria
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare
l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di
cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti
di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile,
le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che
le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente
alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 si
applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla
disciplina del presente testo unico; si applicano altresì
per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti
in corso di esecuzione.
CAPO I - Controllo sugli atti
Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede
dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede
l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni.
Art. 125
Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni
adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei
consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
Art. 126
Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo
di legittimità
1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo
130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di
competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate
dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni
del presente testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche
agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 127
Controllo eventuale
1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte
al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando
un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero
un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino
a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata
con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni
stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato
dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito,
dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che
procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia
illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici
giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera,
essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo
di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra
deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo
133 .
Art. 128
Comitato regionale di controllo
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito,
con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato
regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza
qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo
di cui all'articolo 130, comma 1 lettera a) e comma 2 prima
parte , la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di
morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate
o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del
presidente.
3. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni
per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune
l'unitarietà di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione
con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica
delle principali decisioni del comitato regionale di controllo
con le relative motivazioni di riferimento.
4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente
capo sono provvedimenti definitivi.
5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono
personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli
enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa
grave nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 129
Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali
di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali
possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi
valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti
di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria
normativa le modalità organizzative e di espletamento dei
servizi di consulenza.
Art. 130
Composizione del comitato
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale
sezione sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di
cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati,
scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori
commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta
dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per
almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della
provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale,
ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali
in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od
equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato
in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in
materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari
comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto
fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in
servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti
supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma
1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera
b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi,
di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono
alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per
la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno
il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti
eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente
a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché
quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi
componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati,
sono collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative
ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori
locali.
Art.131
Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei
comitati regionali di controllo:
a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b) i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti
a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto
tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo
comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità
alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei
magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti
locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti
dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della
regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo
o delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione
presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei
partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché
coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente
alla costituzione del comitato.
Art.132
Funzionamento del comitato
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e
delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti,
le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme
di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione
delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono
disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di
controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità
di carica ai componenti sono a carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato
regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza
funzionale e dell'autonomia dell'organo.
Art. 133
Modalità del controllo preventivo di legittimità
1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento,
per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura,
e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e
del rendiconto della gestione il controllo di legittimità
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza
dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché
con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 126, comma
1 può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante
o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine
per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere
dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi
o dell'audizione dei rappresentanti.
3. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni
da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione
con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta
giorni.
4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro
il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione
di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato
di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari
per la redazione del conto stesso.
5. Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto
a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale
di una decisione negativa di controllo.
Art. 134
Esecutività delle deliberazioni
1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità
deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto
giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se
entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato
regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato
un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni
diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello
stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione
di non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale
la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse
fino all'avvenuto esito del controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o
non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo
il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 135
Comunicazione deliberazioni al prefetto
1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla
legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni,
qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti,
che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle
attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi,
noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di
opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare
il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni,
richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi
di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può
chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni,
appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità
e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le predette
deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente
all'affissione all'albo.
Art. 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti
obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario
ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito,
ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario
ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Art. 137
Poteri sostitutivi del Governo
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli
enti locali, in caso di accertata inattività che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla
Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi
nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente
un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che
provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura
di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare
il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente.
Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione
ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con
gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.
Art. 138
Annullamento straordinario
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità
dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo,
di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio
di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.
Art. 139
Pareri obbligatori
1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente
sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti
da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre
attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
Art. 140
Norma finale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli
altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e,
ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei
servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al
consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi
di governo.
CAPO II - Controllo sugli organi
Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali
e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per
gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi
motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso
del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati
al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di
surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso
il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato
senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema,
l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché
lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal
caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei
termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta,
l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il
quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione
inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione
al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della
lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si
provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni
conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento
deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto
dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori,
gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del
Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione
del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione
al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "GazzettaUfficiale"
della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in
attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi
di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali
e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo
2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento
di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti
locali di cui al presente comma è disposto con decreto del
Ministro dell'interno.
Art. 142
Rimozione e sospensione di amministratori locali.
1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente
della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità
montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti
dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando
compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi
di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli
58 e 59.
Art. 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente
a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli
comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito
di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma
7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli
amministratori con la criminalità organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono
la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento
delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare
funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che
risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del
consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla
carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia
e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento
degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque
connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento
di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso
al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto
ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento
è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con
i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo
2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma
1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale,
il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al
procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga
all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica
tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete
per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per
un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un
massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al
fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni
e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.
Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del
Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga
della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato
non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata
per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli
organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite
dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto,
in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi
dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa
connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente
mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere
la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al
comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a
norma del presente articolo quando sussistono le condizioni
indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste
dall'articolo 141.
Art. 144
Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è
nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente,
la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con
il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza,
e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa
in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento
del primo turno elettorale utile.
Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale
della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio
dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma
1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate
le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione
straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite,
le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e
funzionamento del comitato di cui al comma 2.
Art. 145. Gestione straordinaria
1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma
1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il
regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti
è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta
della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo
144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione
in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di
personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti
pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche
in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta
un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da
rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al
50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti
della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento
economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti
dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta
nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura,
sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli
accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso
di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata
a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della
contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle
amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura
provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo,
per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata
delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento
delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato
delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e
6, del decreto-.legge. 14 giugno 1989, n. 230, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative
ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione
di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai
fini della progressione di carriera e nei concorsi interni
e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni
e degli enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per
avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili,
la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo
144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento,
adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento
a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi
devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria.
La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata
entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato
provinciale della pubblica amministrazione opportunamente
integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni
statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione
regionale territorialmente competente per il tramite del commissario
del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono
alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e
finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati
agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente
comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina
sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente
ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a
far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla
scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni
comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine
del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1
dell'articolo 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento
a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo
mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o
di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento
in concessione di servizi pubblici locali, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede
alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli
ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-.legge. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la
commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni
già adottate, in qualunque momento e fase della procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste
dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo
di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione
in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale,
anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto
di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale,
dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato
e di altri organismi locali particolarmente interessati alle
questioni da trattare.
Art. 146. Norma finale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si
applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo
2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli
organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali
ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province
e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con
i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione
semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria
dei singoli comuni.
CAPO III - Controlli interni
Art. 147. Tipologia dei controlli interni
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa
ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati
a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa
e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine
di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione,
il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio
della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione,
quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c),
e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli
enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo
1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più
enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione
che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione,
d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture
di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli
enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti
comitati possono essere integrati con esperti nelle materie
di pertinenza.
Capo IV - Controlli esterni sulla gestione
Art. 148. Controllo della Corte dei Conti
1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione
degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla
legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni.
PARTE SECONDA - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 149. Principi generali in materia di finanza propria
e derivata
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge,
che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito
della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe,
con conseguente adeguamento della legislazione tributaria
vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni
di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri
obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio
e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una
perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli
squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare
situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le
tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe
o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.
Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di
gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province
ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo
della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse
finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire
ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare
con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione
di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite
dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi
è determinato in base a parametri fissati dalla legge per
ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello
Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali
per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei
programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria
degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite
o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di
investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono
distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni,
inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni
da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo
di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
Art. 150
Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni
di principio del presente testo unico.
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi
in materia di programmazione, gestione e rendicontazione,
nonché i principi relativi alle attività di investimento,
al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni
dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli
enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento
finanziario.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 151
Principi in materia di contabilità
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, osservando i principi
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale
e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari
a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti
dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti
in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed
interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro
il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 152
Regolamento di contabilità
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale
applica i principi contabili stabiliti dal presente testo
unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche
di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste
dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità
del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative
ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni
e servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative
alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione
preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti
di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in
armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle
altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto
delle norme della parte seconda del presente testo unico,
da considerarsi come principi generali con valore di limite
inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le
quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità
dell'ente rechi una differente disciplina :
articoli 177 e 178;
articoli 179, commi 2, (lettere b) c) e d), e 3, 180, commi
da 1a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
articoli 199, 202. comma 2, 203, 205, 207;
articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224,
225;
articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
Art. 153. Servizio economico-finanziario
1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario,
o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le
dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria
dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione
dell'attività finanziaria.
2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra
gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni
.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo
151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio
o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste
dal regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria
o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica
di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi
nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica
dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle
spese.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con
le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle
proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il
responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni
di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento
di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni
obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile
finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio
dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario
ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle
entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di
situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori
spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In
ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni
dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio
a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento
della segnalazione, anche su proposta della giunta.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio
di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione
di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
Art. 154
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio
sulla finanza e la contabilità degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta
gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane,
la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione
dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi,
nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio
adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate
ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno
una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme,
con proposte di integrazione normativa e di principi contabili
di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero
non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno
con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre
pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari
ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un
proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque
anni.
5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni
nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare
norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione
della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi
finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento
economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
Art. 155
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata
Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti
compiti :
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in
relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle
dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale
degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari,
ai sensi dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento
di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività,
ai sensi dell'articolo 256, comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie
per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma
12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con
la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai
sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento
di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure
necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito
del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza
di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi
o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente,
ai sensi dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento
di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario
di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della
pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo
259, comma 7.
2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione
sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 156
Classi demografiche e popolazione residente
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
nella parte seconda del presente testo unico valgono per i
comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi
demografiche:
a) comuni con meno di 500 abitanti;
b) comuni da 500 a 999 abitanti;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi
e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali
di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina
dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione,
vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come
concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del
penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo
i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo
i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità
montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima
popolazione disponibile.
Art. 157
Consolidamento dei conti pubblici
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti
locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25,
29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 158
Rendiconto dei contributi straordinari
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni
pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto
all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine
dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario
e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della
spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza
ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza
comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario
assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato
in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto
per ciascun esercizio.
Art. 159
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi
dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente
intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della
procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza
degli enti locali destinate a :
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e
dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di
cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione
da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate
alle suddette finalità.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione
del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni
all'attività del tesoriere.
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27,
comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria
prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad
oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2, quantificate ai sensi del comma 3.
Art. 160
Approvazione di modelli e schemi contabili
1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati :
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi
i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili
di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto
di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli
agenti contabili di cui all'articolo 227.
2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo
alla relazione previsionale e programmatica previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
Art. 161
Certificazioni di bilancio
1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni
sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto.
Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal responsabile
del servizio finanziario.
2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione
delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza
di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno
d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la
sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno
nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili
i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni
rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed
all'Istituto nazionale di statistica.
CAPO I - Programmazione
Art. 162. Principi del bilancio
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario redatto in termini di competenza, per
l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma
6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale
delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario,
che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso
anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti
di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre
eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese
sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione
delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica
come il relativo bilancio di previsione : sono vietate le
gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi
di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite
ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei
parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario
complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative
alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento
dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei
primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma
di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per
le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei
suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai
regolamenti.
Art. 163
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare
dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo
non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato.
Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione,
è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria
è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi,
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale,
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento,
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione
di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo
bilancio definitivamente approvato.
Art. 164
Caratteristiche del bilancio
1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa
e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi
per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità
elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.
2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione
per i servizi per conto di terzi.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione
annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento
agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi
precedenti.
Art. 165
Struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti,
relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie
e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza,
alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto
dell'entrata.
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane
ed unioni di comuni sono:
Titolo I - Entrate tributarie;
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione;
Titolo III - Entrate extratributarie;
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono :
Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione;
Titolo II - Entrate extratributarie;
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni,
servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali
aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli
uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura
economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.
La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è
fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi
del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
6. I titoli della spesa sono :
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato
di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare
e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente
solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito,
nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo
le indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno
di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi
a più funzioni.
8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo,
semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto
un responsabile.
9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione,
un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi
assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.
10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della
spesa indicano :
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti
dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio
di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio
in corso ;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare
o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui
il bilancio si riferisce.
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti
in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188,
prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.
12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono,
per quanto non contrasta con la normativa del presente testo
unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni
di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese
relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità
del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati
agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette
spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle
contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali.
Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni
non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi
nei bilanci di previsione degli enti locali.
13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri
riepilogativi.
14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati
i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri
riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema
di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche
ai fini di cui all'articolo 157.
Art. 166
Fondo di riserva
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione
un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore
al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo
da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal
regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi
di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Art. 167
Ammortamento dei beni
1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di
ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per
i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore
calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento
è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato
di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua
applicazione al bilancio in conformità all'articolo 187.
Art. 168
Servizi per conto di terzi
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di
terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono
al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati
esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta
nel regolamento di cui all'articolo 160.
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano
l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
Art. 169
Piano esecutivo di gestione
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato
dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio
dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando
gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore
graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi
in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è
facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti e per le comunità montane.
Art. 170
Relazione previsionale e programmatica
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione
una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo
pari a quello del bilancio pluriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere
generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della
popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei
servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali
e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione
generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento
ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi
vincoli.
3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi
e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi
indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale,
rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione
con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella
di sviluppo ed a quella di investimento.
4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità
che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali
ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi
in cui si articola il programma stesso ed è data specifica
motivazione delle scelte adottate.
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la
motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto
all'esercizio precedente.
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione
indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia
in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza
ed economicità del servizio.
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino
la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli
strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera
di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani
di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo
201.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato
lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene
le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento
dei conti pubblici.
9. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di
inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni
di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni
della relazione previsionale e programmatica.
Art. 171
Bilancio pluriennale
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione
un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello
della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre
anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo
162, escluso il principio dell'annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi
finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli
anni considerati sia alla copertura di spese correnti che
al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione,
per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di
finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto
per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per
ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate
e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti,
nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente
per ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che
per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale
di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente
in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati
i modelli relativi al bilancio pluriennale.
Art. 172
Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti
:
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento
necessario per il controllo da parte del competente organo
regionale;
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle
unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni,
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi
pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui il bilancio si riferisce;
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione
del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità
e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi
18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto
1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area
o di fabbricato;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi.
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti
in materia.
Art. 173
Valori monetari
1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e
nella relazione previsionale e programmatica sono espressi
con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo
conto del tasso di inflazione programmato.
CAPO II - Competenze in materia di bilanci
Art. 174. Predisposizione ed approvazione del bilancio e
dei suoi allegati
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale
sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati
all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali
adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali
possono essere presentati da parte dei membri dell'organo
consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti
dall'organo esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo
consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151. La
relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono
trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di
controllo.
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo
regionale di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre
dal ricevimento.
Art. 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo
di gestione
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo
consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non
oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento
di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare
è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente
sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le
unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei
titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per
gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.
Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei
titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli
interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli
iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre
parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme
tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare
il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo
169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Art. 176
Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza
dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al
31 dicembre di ciascun anno.
Art. 177
Competenze dei responsabili dei servizi
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene
necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute
esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione,
propone la modifica con modalità definite dal regolamento
di contabilità.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della
dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.
CAPO I - Entrate
Art.178. Fasi dell'entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento,
la riscossione ed il versamento.
Art.179
Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata
mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la
somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene :
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione
di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla
gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi
a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione
diretta o di emissione di liste di carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese,
in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di
spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile,
mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi
specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata
l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario
l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione
nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti
dal regolamento di contabilità dell'ente.
Art.180
Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento
dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte
del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione
delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso,
fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti
dalla convenzione di cui all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile
del servizio finanziario o da altro dipendente individuato
dal regolamento di contabilità e contiene almeno :
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio
cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti
dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore
dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo
d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione
all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
Art. 181
Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata,
consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse
dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni,
versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi
fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi
convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli
22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale
dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la
tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento
di contabilità.
CAPO II - Spese
Art. 182. Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
Art. 183
Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato
il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito
il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo
151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni,
e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno
sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito
al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti,
interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti
o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni
relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti
relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è
stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi
decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio
alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione
del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo
186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure
di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse
entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno
e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi
alla gara già adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute
rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione
della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove
sono finanziate nei seguenti modi :
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare
del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento
accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo
di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito
sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza
e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese
correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti
di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi
successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite
delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno
durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle
determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio
pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti
degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale
ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia
al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità
previste dal regolamento di contabilità.
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con
le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno.
A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi
con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli
atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva,
le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.
Art. 184
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento
di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli
atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina
la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione
al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito
del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni
pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile
del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi
ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e
le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
Art. 185
Ordinazione e pagamento
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante
il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di
provvedere al pagamento delle spese.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente
dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto
delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi
:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di
terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità,
distintamente per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona
diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché,
ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora
sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima
l'erogazione della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste
dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene
alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio
finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione
e di trasmissione al tesoriere.
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento,
e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici
giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente
locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
CAPO III - Risultato di amministrazione e residui
Art. 186. Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato
con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso
ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi.
Art. 187
Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati,
fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale
e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi
dell'articolo 186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare
nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili
a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo
dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede
di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può
essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di
amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente
precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese
può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti
nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da
accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato,
i quali possono essere immediatamente attivati.
Art.188. Disavanzo di amministrazione
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione
nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta
alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel
risultato contabile di amministrazione .
Art. 189
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non
riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente
le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico
che costituisca l'ente locale creditore della correlativa
entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi
le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione
definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli
Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto
per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare
i risultati finali della gestione.
Art. 190
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non
pagate entro il termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui
di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio
costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono
a determinare i risultati finali della gestione.
CAPO IV - Principi di gestione e controllo di gestione
Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione
di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della
copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il
responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento
di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura
finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione,
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando
quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza
della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione
sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione
fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione
fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro
trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente
alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi
in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il
rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione
e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194,
comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si
estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto
deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino
debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente
adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto
divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese
da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti
esercizi.
Art. 192
Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni
e le ragioni che ne sono alla base.
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.
Art. 193
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo
le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità
dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30
settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso
di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo
194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione
o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie
a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al
rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno
in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità,
ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti
e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché
i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti
di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata
ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della
procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Art. 194
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,
comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti
di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da :
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali
e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114
ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste
dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per
opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi
di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante
un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa
documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma
3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli
202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene
dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre
risorse.
Art. 195
Utilizzo di entrate a specifica destinazione
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto
finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa,
di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento
di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di
mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria
disponibile ai sensi dell'articolo 222.
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone
l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione
di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato
in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato
dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione,
secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita
la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate
per il pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio
ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento
di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti
del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e
dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate
con il ricavato delle alienazioni.
Art. 196
Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa,
gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo
le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti
e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare
lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso
l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra
i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed
il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei
predetti obiettivi.
Art. 197
Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma
1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa
e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane,
delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto
con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità
dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi
:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi
nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli
obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione
e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità
dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli
servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera
complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti,
i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi
e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo,
i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità
dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse
acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità
di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri
gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo
228, comma 7.
Art. 198
Referto del controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione
del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto
controllo agli amministratori ai fini della verifica dello
stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili
dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari
per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui
sono responsabili.
CAPO I - Principi generali
Art. 199. Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono
utilizzare :
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate
correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote
capitali di ammortamento dei prestiti;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,
riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e
relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello
Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati
finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da
parte di organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo
187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite
dalla legge.
Art. 200
Programmazione degli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque
finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto
od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura
delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale
originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare,
ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi
le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi
futuri, delle quali è redatto apposito elenco.
Art. 201
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate
ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello
Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche
destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i
contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti
"chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in
aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione
della trattativa privata.
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale
comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti
di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario
diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento
e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti
previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente
assentito da una banca scelta tra gli istituti indicati con
decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono
determinati in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare
la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed
il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto
anche degli investimenti e della qualità del servizio.
CAPO II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Art. 202. Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali
è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi
vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.
Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento
dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre
destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Art. 203
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono
le seguenti condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del
penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare
il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale
sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare
nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo
consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale,
fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma
1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per la copertura degli oneri
derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese
di gestione.
Art. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo
203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo
annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali
in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento
ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni,
ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi
e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni :
a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a dieci
anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al
primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto; a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti
di credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai loro
statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio
del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la
stipula del contratto;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui
si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi
di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al
medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento
e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento
del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo
a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi
di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare
con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia
dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione
del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di
interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente
dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica
con proprio decreto.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla
base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla
base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli
di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati
di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto
delle predette modalità di utilizzo.
Art. 205. Attivazione di prestiti obbligazionari
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
CAPO III - Garanzie per mutui e prestiti
Art. 206. Delegazione di pagamento
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento
dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare
delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti
ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità
montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato
al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo
esecutivo.
Art. 207
Fideiussione
1. I comuni, le province e le città metropolitane possono
rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria
per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per
altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi
dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità
montane di cui fanno parte.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata
a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo
113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati
alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma
1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane
rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento
da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera
ed in misura non superiore alla propria quota percentuale
di partecipazione alla società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a
favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione
o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali
o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché
siano sussistenti le seguenti condizioni:
il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata
stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli
la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle
esigenze della collettività locale;
la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente
al termine della concessione;
la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione
dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del
limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare
più di un quinto di tale limite.
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può
essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le
città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità
montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni
regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato
non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione
del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli
enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano
in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per
operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato
entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo
richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito
cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.
Art. 209
Oggetto del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni
legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate
in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento
delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti
dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel
rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente
locale e viene gestito dal tesoriere.
Art. 210
Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le
procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di
contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i
principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni
di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta,
al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo
soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione
deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
Art. 211
Responsabilità del tesoriere
1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi
il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con
il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque
costituiti, intestati all'ente.
Art. 212
Servizio di tesoreria svolto per più enti locali
1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio
di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità
distinte e separate per ciascuno di essi.
Art. 213
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo
consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie
e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio
finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire
l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla
gestione del servizio.
CAPO II - Riscossione delle entrate
Art. 214. Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza,
numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
Art. 215. Procedure per la registrazione delle entrate
1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le
procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione
delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione
delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa
prova documentale.
CAPO III - Pagamento delle spese
Art. 216. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati
dal tesoriere
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano
emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati
in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.
A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione
approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento
di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.
2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere
se privo della codifica.
3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento
emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino
riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile
del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
Art. 217
Estinzione dei mandati di pagamento
1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene
nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite
dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere,
che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti
dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine
alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
Art. 218
Annotazione della quietanza
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente
sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare
all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio
rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli
estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché
la relativa prova documentale.
Art. 219
Mandati non estinti al termine dell'esercizio
1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla
data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in
assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti
offerti dal sistema bancario o postale.
Art. 220
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di
pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a
versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte,
con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato
pagamento.
CAPO IV - Altre attività
Art. 221. Gestione di titoli e valori
1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla
legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole
nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi
effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali
a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita
ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente
tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce
le procedure per i prelievi e per le restituzioni.
Art. 222
Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione
della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria,
entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate
nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le
province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai
primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità
montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste
dalla convenzione di cui all'articolo 210.
CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili
Art. 223
Verifiche ordinarie di cassa
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente
provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di
cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria
e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo
233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche
di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.
Art. 224
Verifiche straordinarie di cassa
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito
del mutamento della persona del sindaco, del presidente della
provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della
comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono
gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la
assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
Art. 225
Obblighi di documentazione e conservazione
1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti
adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui
agli articoli 223 e 224;
c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste
dalla legge;
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione
di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.
Art. 226
Conto del tesoriere
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende
all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato
col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega
al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di
entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni
capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di
terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte
degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione,
i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;.
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
Art. 227. Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante
il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente
entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta
è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare
prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato
il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,
stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità
di cui all'articolo 133.
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con
popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti
si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di
debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione
Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo
13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei
conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i
rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo
151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo
239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno
di provenienza.
6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta
il rendiconto è trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso
strumenti informatici, con modalità da definire attraverso
appositi protocolli di comunicazione.
Art. 228
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della
gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto
alle previsioni.
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento
della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto
di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per
residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della
parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della
parte pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui
attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione
del risultato contabile di gestione e con quello contabile
di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri
di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.
Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti
indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento
di contabilità dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale,
con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati,
sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati
nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello
aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle
di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui
all'articolo 160.
Art. 229
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi
dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica.
Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio,
rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria
dei valori economici riferiti alla gestione di competenza,
le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione
dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto
del bilancio.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura
scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e
con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico
finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico
i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi
pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio,
i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze
attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso,
ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati,
al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti
economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per
la produzione in economia di valori da porre, dal punto di
vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di
anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti
degli introiti vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate
in regime di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico
l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione
di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale,
i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri
finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente
locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di
crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti
e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori
residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il
risultato economico positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati,
al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti
economici negativi, rilevando i seguenti elementi :
a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei
passivi;
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli
anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale
e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate
in regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati
con i seguenti coefficienti :
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione
straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri
beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi
applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli
al 20%;
f) altri beni al 20%.
8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione
di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di
costo.
9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione
che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente
del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici,
raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione
non corrente vanno riferiti al patrimonio.
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto
di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui
all'articolo 160.
Art. 230
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel
corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso
dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza
di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso
la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato
finale differenziale è determinata la consistenza netta della
dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni
del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le
caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del
codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come
segue :
a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito
dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni
demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati
al costo;
b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77,
sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme
fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non
è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione
si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti
all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, sono valutati al costo;
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77,
sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme
fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati
al costo;
d) i mobili sono valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo
le norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita
voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio,
sino al compimento dei termini di prescrizione.
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione
di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività
e passività interne e esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali
di inizio e fine mandato degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento
degli inventari.
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di
beni mobili non inventariabili in ragione della natura di
beni di facile consumo o del modico valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati
con il regolamento di cui all'articolo 160.
Art. 231. Relazione al rendiconto della gestione
1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6,
l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche
i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che
li hanno determinati.
Art. 232. Contabilità economica
1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto
della gestione, adottano il sistema di contabilità che più
ritengono idoneo per le proprie esigenze.
Art. 233. Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri
soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto
della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti
entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al
conto, per quanto di rispettiva competenza :
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla
gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento,
variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta
i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai
precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti
informatici, con modalità da definire attraverso appositi
protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato
con il regolamento previsto dall'articolo 160.
Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di
revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili,
il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto
dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni
o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta
dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi
dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutività della delibera di nomina.
Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla
data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo
134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove
nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente
la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo
residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata
a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano
le norme relative alla proroga degli organi amministrativi
di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e
6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare
per la mancata presentazione della relazione alla proposta
di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine
previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere
l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento
dell'ente.
Art. 236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di
cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi
per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente
locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può
essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale
e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di
controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale
presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria
e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni
relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione
territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono
assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo o vigilanza dello stesso.
Art. 237. Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche
nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni,
ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità
dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente
più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi
in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non
più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000
ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione
pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate
ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti
e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato
alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al
comma 1.
Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo
le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso
un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri
di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.
Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure
atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri
sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare
i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la
mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione,
agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche
motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro
il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque
non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della
stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione
contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni
e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività
ed economicità della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di
gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali
ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui
al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso
agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea
dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare
alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto
dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo.
Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo
di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni
di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli
organi degli enti locali;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni
di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere
di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale,
dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti,
secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione
nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno
o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234,
comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo
di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale
hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti
delle funzioni affidate ai revisori.
Art. 240. Responsabilità dell'organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni
e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti
di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Art. 241. Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base
spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso
base è determinato in relazione alla classe demografica ed
alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente
locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione
alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate
nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente
locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche
nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento
per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore
al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria
è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente
del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma
1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore
dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene
alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente
montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed
al comune più popoloso facente parte dell'unione
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma
1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento,
per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori
con la stessa delibera di nomina.
CAPO I - Enti locali deficitari: disposizioni generali
Art. 242. Individuazione degli enti locali strutturalmente
deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella,
da allegare al certificato sul rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino
valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto
della gestione del penultimo esercizio precedente quello di
riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre
e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per
il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati
con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti
dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la
compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni,
province e comunità montane.
Art. 243. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari,
enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati
ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale
sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale
da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in
relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti
ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita
certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda
individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati
in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi
di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento
del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la
relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito
ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa
tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al
comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli
oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto
di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli
oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.
Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati
nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre
1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti
si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili
acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti
servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali,
nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,
n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari
entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle
tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi
di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono
rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione
e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo
a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura
dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione
pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario
spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza,
mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali
spettanti per gli anni successivi.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali
di cui al comma 2:
a) gli enti locali che non presentano il certificato del
rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo
242, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini
di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino
all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto
finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento,
ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione
della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i
servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo
periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione
di cui al comma 2, lettera a).
CAPO II - Enti locali dissestati: disposizioni generali
Art. 244. Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può
garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi
ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte
con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità
di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati
si applicano solo a province e comuni.
Art. 245. Soggetti della procedura di risanamento
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo
straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano
dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla
legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni
stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo
le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Art. 246. Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione
di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente
locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause
che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello
stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata
una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico
finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa,
entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno
ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente
per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina
dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si
estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato
ai sensi dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria
la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato
il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare
la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi
operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti
dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione
di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli
effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti
e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario
di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato
deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio
preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede
alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause
di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo
di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di
trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti
finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.
Art. 247. Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione,
dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo
venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto,
chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo
di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile,
di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti
giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale
di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione
dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al
prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio
dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.
Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini
per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere
intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente
per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario
di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data
della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti
i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente,
o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione
dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere,
i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente
e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a
tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già
erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione
monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario
di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità
ed esigibilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge
14 gennaio 1994 n. 20, gli amministratori che la Corte dei
Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado,
di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque
anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi
di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante
di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi
pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze
e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che
questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per
le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.
Art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali
non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui
previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale
carico dello Stato o delle regioni.
Art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e
sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per
ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque
nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in
conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo
delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente
applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare
la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi
di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative
ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo
bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero
gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio
o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua
con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi
relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano
o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio
approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base
di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti.
Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale
di controllo, sono notificate al tesoriere.
Art. 251. Attivazione delle entrate proprie
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di
dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività
della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato
ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare
per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato,
diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima
consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni,
che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque
anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti
l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo
136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva
alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato
che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del
tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima
applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe
di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia
per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio
a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare,
secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti
stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,
graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse
di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie
esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto
devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente
la copertura integrale dei costi di gestione del servizio
e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono
applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle
disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale
il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari
e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista
dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere,
per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia.
Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate
alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla
data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni
di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
CAPO III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione
Art. 252. Composizione, nomina e attribuzioni
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo
straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario;
per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e
per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto
da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario
di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti
della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province,
sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti,
della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra
funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario
e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali
o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del
tesoro del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato,
fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente
esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La
commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se
presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o
della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente
la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente.
La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza
dei suoi componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è
disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene
entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione
valgono le incompatibilità di cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente
a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili
ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni
patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente
locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione
provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso
la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero
dell'interno tramite le prefetture.
Art. 253. Poteri organizzatori
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso
a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale
ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive
burocratiche.
2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo
straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature
nonché il personale necessario.
3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi,
e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire
consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività
di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.
Art. 254. Rilevazione della massa passiva
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine
è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per
le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo
straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento,
dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche
a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione
delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario
di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto
a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni
prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni
con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda
in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta
a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo
importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento
nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi
:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo
194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai
sensi dell'articolo 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo
straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga
necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi
competenti per materia attestino che la prestazione è stata
effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento
di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale.
I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che
il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione
di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si
intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza
del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande
di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma
3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento
da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del
piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova
del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo
creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di
cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel
piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale,
del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di
prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine
di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il
Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni
dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza
del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a
transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a
debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo
il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di
rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti
di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti
o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione.
In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,
dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni
dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente
della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione.
Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento
il trattamento economico dei commissari sostituiti.
Art. 255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per
il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma
4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede
all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo
dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere,
da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente,
da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da
alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato
finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario
di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione
con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato
in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario
da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al
contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto
da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per
abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai
comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000,
ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire
15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti
per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a
4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione
da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni
con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La
quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire
1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato
agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto
finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo,
rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per
un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma
4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo
consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente
locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto
del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi
per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione
e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché
nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il
mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato
dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione
finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione
è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera
quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente
articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario
per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il
limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma
1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo
degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale
sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui
agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le
modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure
di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere
i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi,
totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate
tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione
dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva,
ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche
destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni,
l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione
dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i
fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione
di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono
essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare,
anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni
ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario
di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale,
qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali
disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie
liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con
onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo
dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi
e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui
all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai
fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati
per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative
spese.
11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può
destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi
del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure
esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese
non determinano vincoli sulle somme.
Art. 256. Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività
con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede
l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione
di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco
delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti
di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione
chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui
all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento
delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco
delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi
stabiliti dall'articolo 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del
deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della
Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario
della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti
in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite
nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto
l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti
per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate.
Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale
uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini
di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione
utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e
prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando
alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti
non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno,
per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento
di diniego di ammissione al passivo o per definitività della
pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 254,
comma 6.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo
straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti
per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per
quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità
nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a
carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione
del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi
del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale
dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo
a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri
istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento
di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo
delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla
data di notifica del decreto ministeriale di approvazione
del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita
deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario
di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività
ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La
Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano
la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo
di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva
e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255,
e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento,
l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano
di estinzione delle passività, includendo le passività accertate
successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei
debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione,
entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno,
il quale valuta la correttezza della formazione della massa
passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione
di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del
parere consultivo da parte della Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi
e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione
è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione.
In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di
cui al presente comma, è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da
parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale
ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite
della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo
straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla
notifica del decreto, al pagamento delle residue passività,
sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione
del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario
di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento,
un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni
contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione
delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione
ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo
di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul
riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra
il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non
diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento
dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire
misure straordinarie per il pagamento integrale della massa
passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti,
comunque senza oneri a carico dello Stato.
Art. 257. Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo
256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera,
da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di
cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili
di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale
comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma
2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.
Art. 258. Modalità semplificate di accertamento e liquidazione
dei debiti
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo
complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste
pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza
della documentazione allegata ed il tempo necessario per il
loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato
l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di
cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente
decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna
a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma
2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione
dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo
255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di
cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei
debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare
l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti
o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico,
nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo
255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione
risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di
finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato,
tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della
liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre
il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una
sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato,
può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,
anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile
tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità
dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la
liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei
mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui
all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori,
compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione
per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di
lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione
da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore
a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario
di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo
del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata
la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento
per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni
degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti
la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati
gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario
di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione.
Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in
parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede
ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della
liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati
in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della
massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla
riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente
locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato
la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe
a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione
dopo il pagamento dei debiti.
CAPO IV - Bilancio stabilmente riequilibrato
Art. 259. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio
di previsione stabilmente riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese
correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede
con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche
i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando
ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte
corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario
ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali
calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili
in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica
nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza,
come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma
1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente
con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati,
l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta,
quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza
con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni
finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione
di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari
per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi
dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle
spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente
il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto
ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo
263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità
di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato
deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della
spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio
antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta
all'esame della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma
6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso
la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente
locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi
di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno
subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo
tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di
responsabilità.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito
sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione
debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in
un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di
ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi
statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri
per la copertura di posti negli enti locali dissestati in
aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata,
ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti
nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma
1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative
per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali
e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
Art. 260. Collocamento in disponibilità del personale eccedente
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo
259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si
applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai
contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale
e di mobilità collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per
il personale posto in disponibilità un contributo pari alla
spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla
data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità.
Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro,
è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale
predetto assume servizio.
Art. 261. Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta
giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime
un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per
consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità
delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione
finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi
o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone
l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi
provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per
la corretta ed equilibrata gestione dell'ente
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione
il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego
dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare,
previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine
perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data
di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi
di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito
il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova
ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale
adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo
259, comma 4.
Art. 262. Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato
1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la
risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo
261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma
4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego
da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di
cui all'articolo 141, comma 1, lett. a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di
diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti
al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio
della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato.
Art. 263. Determinazione delle medie nazionali per classi
demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza
delle dotazioni organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno
individua le medie nazionali annue, per classe demografica
per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte
corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno
individua con proprio decreto la media nazionale per classe
demografica della consistenza delle dotazioni organiche per
comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione
per classe demografica, validi per gli enti in condizione
di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni
caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore
a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della
fascia demografica precedente.
CAPO V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
Art. 264. Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi
di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione
del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato
un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione
di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non
deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative
certificazioni.
Art. 265. Durata della procedura di risanamento ed attuazione
delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata
di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale
periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione
dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori,
ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di
riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo
della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al
consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3,
comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria
per l'accertamento delle ipotesi di reato.
Art. 266. Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma
3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo
265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione
di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari
nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
Art. 267. Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo
265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo
259 non può essere variata in aumento.
Art. 268. Ricostituzione di disavanzo di amministrazione
o di debiti fuori bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti
fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo
194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli
articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo
regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità
giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio
degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità
sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con
proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie
per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle
forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui
agli articoli da 30 a 34.
Art. 269. Modalità applicative della procedura di risanamento
1. Le modalità applicative della procedura di risanamento
degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite
con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma
1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto
1993, n. 378.
PARTE III - Associazioni degli enti locali
Art. 270. Contributi associativi
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari
competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della
Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle
loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti
dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati
ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione.
Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano
nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni
e ai loro bilanci annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica
soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette,
secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni
entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione
dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 271. Sedi associative
1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei
comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali
dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel
e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da
adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione
gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere
le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche
e postali a carico del proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni
possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale,
di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali
dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel
e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione
in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono
la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico,
a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra
possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione
di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare
più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle
loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più
di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.
Art. 272. Attività delle associazioni nella cooperazione
allo sviluppo
1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti
idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri
relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di
esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero
degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni
che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative
di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non
superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli
delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per
sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi
di solidarietà internazionale.
PARTE IV - Disposizioni transitorie ed abrogazioni
Art. 273 Norme transitorie
1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3,
e dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia
di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento
degli statuti nonché quanto disposto dall'articolo 51, comma
01 quarto periodo della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 51 commi
3-ter e 3-quater della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino all'applicazione
della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L.
per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente
a quanto già attribuito antecedentemente alla stipula di detti
contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 51 comma 1 del presente
testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal
primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata
in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei
consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto
dell'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo
5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto legge 28 agosto 1995,
n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437.
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in
materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19
del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile
con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione
delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente
testo unico.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio
in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo
intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e
non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in
applicazione di detti regolamenti.
Art. 274. Norme abrogate
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651;
articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge
8 marzo 1951, n. 122;
articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni
ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo
19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio
1960, n. 570;
legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;
articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
articolo 6, comma 15, del decreto legge 29 dicembre 1977,
n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1978, n. 43;
articolo 4, del decreto legge 10 novembre 1978, n.702, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
legge 23 aprile 1981, n.154, fatte salve le disposizioni ivi
previste per i consiglieri regionali;
articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
articolo 15, punto 4.4 limitatamente al primo periodo, articoli
35-bis e 35-ter, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131;
legge 27 dicembre 1985, n. 816;
articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori
e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis
e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
legge 8 giugno 1990, n. 142;
articolo 13-bis, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 80;
articolo 15, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre
1992, n. 498;
articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere
comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente
e assessore di comunità montane;
articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
articoli 8 e 8-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n.
8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68;
articolo 36-bis comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
legge 25 marzo 1993, n. 81 limitatamente agli articoli: 1,
2, 3 comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10 commi 1 e 2, da 12
a 27 e 31;
articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge
11 febbraio 1994, n. 108;
articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95;
articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77;
articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del
decreto-legge 28 agosto 1995, n 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
articolo 1, comma 89 ed articolo 3, comma 69 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
legge 15 maggio 1997, n. 127 limitatamente agli articoli:
4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilità delle disposizioni
ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere;
10; 17 commi 8, 9 e 18 secondo periodo, da 33 a 36, 37 nella
parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale
di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione
del 79 bis, da 84 a 86;
articolo 2 commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16
giugno 1998, n. 191;
articolo 4 comma 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415;
articolo 2 comma 1 del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8
convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n.
75;
articolo 9 comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
articoli 2; 7 e 8 commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1999,
n. 120;
legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1;
2; 3; 4 commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8;
11 tranne il comma 13; 13 commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17 comma
3; 18 commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 commi da
1 a 6; 27; 28 commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo
1 comma 3 e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli
amministratori regionali.
Art. 275. Norma finale
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto
e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando
leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti,
fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli
articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende
alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico,
come riportate da ciascun articolo. |