CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI PREVISTI PER LAUREATI E PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI
CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’
DI PISA
La presente convenzione regola i rapporti tra
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa [...]
e Leonardo - Istituto di Ricerca sul Territorio e l'Ambiente [...]
PREMESSO
- che la Riforma Universitaria prevede tra gli obblighi
formativi la partecipazione a stage presso enti pubblici o privati;
- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati
dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto
con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25
marzo 1998, n. 142;
- che l’Università intende attuare progetti diretti al raggiungimento
delle finalità indicate dall’art. 18 della Legge 24 giugno 1997
n. 196 e dall’art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142,
al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi;
- che il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 relativo
al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei" prevede, all'art. 10 comma 1 lettera f), il riconoscimento
di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
Il programma di tirocinio concordato dall’Ente con l’Università
ha come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di
realtà al fine di completare il percorso formativo del tirocinante.
ART.2
Il tirocinio avrà una durata che potrà variare a seconda del Corso
di Laurea. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla segreteria
del corso tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto
e al periodo di avvio di ciascun tirocinio.
ART.3
L’attività di apprendimento del tirocinante durante il periodo
di permanenza presso l’Ente è seguita e controllata da un tutor
dell’Ente cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui
risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e
formativa del tirocinio, e da un tutor universitario.
ART.4
Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come
rapporto di lavoro. Durante il periodo di tirocinio il tirocinante,
pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti,
deve attenersi a quanto concordato con il tutor dell’Ente ed adeguarsi
alle norme e procedure in uso presso l’Ente, ivi comprese quelle
relative alla sicurezza e all’igiene del lavoro, a quelle infortunistiche,
e alle festività stabilite. Il tirocinante deve altresì sottostare
ai vincoli di segretezza per quanto attiene ai processi produttivi
e ad ogni altra attività o caratteristica dell’Ente di cui venisse
a conoscenza durante il tirocinio.
ART.5
La copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini
è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto”
dello Stato (posizione INAIL n.3140). In caso di incidente occorso
al tirocinante sul lavoro, l’Azienda/Ente, si impegna a segnalarlo
tempestivamente all’Università. Parimenti l’Azienda/Ente si impegna
a segnalare tempestivamente all’Università ogni eventuale assenza
o interruzione. Il tirocinante sarà altresì garantito per gli infortuni
con Polizza Sai n. 729078297 del 30/6/98 e per responsabilità civile
con Polizza Sai n. 704235128 del 30/6/98.
ART.6
L’Ente si impegna a comunicare alla segreteria del corso informazioni
orali e/o scritte sull’attività svolta dal tirocinante, nonché qualsiasi
causa di sospensione o interruzione del tirocinio. Il tirocinante
riceverà dall’Ente al termine del tirocinio un’attestazione relativa
alla durata ed alla natura dello stesso.
ART.7
Il tirocinio viene formalizzato a mezzo di una lettera contenente
le modalità di svolgimento del medesimo (durata e sede, contenuto
e finalità, nominativi dei tutor). Tale lettera è inviata dalla
segreteria del corso al tirocinante e viene da questi controfirmata
per accettazione. Copia di suddetta lettera viene trasmessa tempestivamente
per conoscenza all’Ente. Gli adempimenti relativi al presente articolo
saranno curati dalla segreteria del corso.
ART.8
La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla
data sottoindicata di stipulazione con rinnovo tacito salva disdetta
o variazione scritta comunicata dalle parti sei mesi prima della
scadenza. |