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I TIROCINANTI E I PROGETTI CUI PARTECIPANO
 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PREVISTI PER LAUREATI E PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’ DI PISA

La presente convenzione regola i rapporti tra la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa [...] e Leonardo - Istituto di Ricerca sul Territorio e l'Ambiente [...]

PREMESSO

-  che la Riforma Universitaria prevede tra gli obblighi formativi la partecipazione a stage presso enti pubblici o privati;

-  che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

-  che l’Università intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall’art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi;

-  che il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" prevede, all'art. 10 comma 1 lettera f), il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Il programma di tirocinio concordato dall’Ente con l’Università ha come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà al fine di completare il percorso formativo del tirocinante.

ART.2

Il tirocinio avrà una durata che potrà variare a seconda del Corso di Laurea. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla segreteria del corso tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun tirocinio.

ART.3

L’attività di apprendimento del tirocinante durante il periodo di permanenza presso l’Ente è seguita e controllata da un tutor dell’Ente cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, e da un tutor universitario.

ART.4

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di tirocinio il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor dell’Ente ed adeguarsi alle norme e procedure in uso presso l’Ente, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all’igiene del lavoro, a quelle infortunistiche, e alle festività stabilite. Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ai processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’Ente di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio.

ART.5

La copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato (posizione INAIL n.3140). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, l’Azienda/Ente, si impegna a segnalarlo tempestivamente all’Università. Parimenti l’Azienda/Ente si impegna a segnalare tempestivamente all’Università ogni eventuale assenza o interruzione. Il tirocinante sarà altresì garantito per gli infortuni con Polizza Sai n. 729078297 del 30/6/98 e per responsabilità civile con Polizza Sai n. 704235128 del 30/6/98.

ART.6

L’Ente si impegna a comunicare alla segreteria del corso informazioni orali e/o scritte sull’attività svolta dal tirocinante, nonché qualsiasi causa di sospensione o interruzione del tirocinio. Il tirocinante riceverà dall’Ente al termine del tirocinio un’attestazione relativa alla durata ed alla natura dello stesso.

ART.7

Il tirocinio viene formalizzato a mezzo di una lettera contenente le modalità di svolgimento del medesimo (durata e sede, contenuto e finalità, nominativi dei tutor). Tale lettera è inviata dalla segreteria del corso al tirocinante  e viene da questi controfirmata per accettazione. Copia di suddetta lettera viene trasmessa tempestivamente per conoscenza all’Ente. Gli adempimenti relativi al presente articolo saranno curati dalla segreteria del corso.

ART.8

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data sottoindicata di stipulazione con rinnovo tacito salva disdetta o variazione scritta comunicata dalle parti sei mesi prima della scadenza.