Statuto modificato dall'assemblea dei Soci in data 18/01/2011 (atto notaio Lia Gabri n, 9931 registrato in Pisa il 27/01/2011)
| 1. E' costituita l'Associazione denominata: "Leonardo:
Istituto di Ricerca sul Territorio e l'Ambiente", a seguito
della trasformazione del "Centro di documentazione e
sulla Storia dell'agricoltura e della società contadina
(CESTAG)" già istituto con Convenzione tra la
provincia di Pisa e il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea
dell'università di Pisa con scrittura privata 29 ottobre
1996 rep. n. 5943 dell'università di Pisa registrata
a cura dell'università all'Ufficio del registro di
Pisa il 7.11.1996 al n. 3980/1. L'attività del CESTAG
prosegue in quella della nuova Associazione.
2. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.
3. L'Associazione ha la propria sede in Pisa Via Pasquale
Paoli n. 15, presso il Dipartimento di Storia, in attesa dell'eventuale
individuazione da parte della Provincia di Pisa della sede
definitiva in locali da questa messi a disposizione. Fermo
restando l'impegno del Dipartimento di Storia a fornire una
sede direzionale all'interno dei suoi locali, l'Associazione
può fissare la propria sede anche presso locali degli
altri soci o da questi indicati e/o messi a disposizione.
4. I soci possono recedere dall'Associazione facendone richiesta
almeno sei mesi prima, mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno da inviare al Presidente. Il socio che recede rimane
responsabile per tutte le obbligazioni, assunte verso l'AssociazIone
o verso terzi, che risultino pendenti al momento dell'invio
della lettera di recesso.
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| 1. Scopo dell'Associazione è diffusione della conoscenza
e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, in particolare
nell'area della Toscana occidentale, comprendente, oltre all'attuale
provincia di Pisa, anche quelle di Massa Carrara, Lucca, Pistoia,
Livorno e Grosseto, nonché quello di fornire adeguati
strumenti conoscitivi alle azioni di governo del territorio
e di sfruttamento delle risorse ambientali.
Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione si impegna
a promuovere e a coordinare:
a) studi e ricerche per la conoscenza del territorio, considerato
nei suoi vari aspetti: storici, sociali, culturali, economici,
demografici, tecnici, ambientali;
b) iniziative volte a fornire agli studiosi, alle istituzioni
pubbliche e ai soggetti privati strumenti conoscitivi idonei
a fare emergere le trasformazioni del territorio in una prospettiva
storica di lungo periodo;
c) iniziative volte a fornire alle istituzioni pubbliche
e ai soggetti privati in vario modo coinvolti nello sfruttamento
delle risorse territoriali (agricoltura, turismo, valorizzazione
culturale etc.) un patrimonio conoscitivo che possa essere
utilizzato come punto di riferimento per l'attuazione una
politica del territorio coerente e tesa ad armonizzare le
scelte di valorizzazione economica con la salvaguardia delle
risorse territoriali;
d) programmi di azione integrata con le istituzioni scolastiche,
finalizzati alla produzione di percorsi didattici e di ricerca
per la storia del territorio e dell'ambiente.
2. Nella realizzazione di questo scopo l'Associazione si
propone di coinvolgere gli enti locali (province e comuni),
le altre istituzioni pubbliche del territorio (amministrazioni
dei parchi, camere di commercio, comunità montane,
istituzioni scolastiche, etc.) e i soggetti privati interessati
(associazioni di categoria, aziende etc.).
L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha il divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'Associazione; eventuali avanzi di gestione saranno
destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità
culturali e istituzionali dell'Associazione. E' fatto altresì
obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione
dell'intero patrimonio sociale, ad associazione o ente avente
gli stessi scopi che l'Associazione persegue e che ha perseguito,
che sia senza scopo di lucro e rispetti gli stessi obblighi
qui elencati.
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| 1. L'Associazione adempie a quanto previsto all'art. 2
definendo e realizzando ogni anno il programma delle attività,
che può prevedere anche interventi di durata pluriennale
e che si concretizza con l'attivazione specifiche iniziative
di ricerca, di incontri periodici e di quant'altro verrà
ritenuto opportuno.
In particolare, l'Associazione si propone di organizzare
iniziative che perseguano le finalità istituzionali
attraverso:
a) reperimento e organizzazione di raccolte documentarie
di vario tipo (fondi archivistici, materiale iconografico,
fonti orali) anche ai fini di una loro eventuale pubblicazione;
b) predisposizione di strumenti di consultazione (bibliografie,
inventari, repertori, nomenclature);
c) elaborazione di studi specifici temi attinenti alla conoscenza
storica e alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
d) organizzazione di attività seminariali, di convegni
e di esposizioni documentarie, di guidate sul territorio,
stabilendo un rapporto con Enti aziende che possono richiederli
per i loro utenti (parchi, musei, aziende agrituristiche,
etc.);
e) costituzione di un tavolo di confronto periodico (con
cadenza almeno annuale), dedicato a temi attinenti alla politica
del territorio, con i rappresentanti degli enti locali, delle
altre istituzioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti
nella gestione e nello sfruttamento delle risorse territoriali;
f) predisposizione di percorsi didattici per le scuole secondarie
inferiori e superiori (itinerari didattici, visite guidate
sul territorio, lezioni e corsi di aggiornamento per gli insegnanti);
g) costituzione e aggiornamento di un sito web dedicato
ad illustrare le attività realizzate e quelle programmate,
il materiale documentario consultabile, la produzione editoriale
e ogni altra informazione utile a promuovere le iniziative
della Associazione;
2. Per la realizzazione del suo programma annuale l'Associazione
utilizza gli spazi messi a disposizione da Soci originari.
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| 1. Soci si distinguono in: originari, fondatori, ordinari,
sostenitori.
2. Sono soci originari: la Provincia di Pisa, il Dipartimento
di Storia dell'Università di Pisa.
3. Sono soci fondatori le strutture universitarie e gli
enti che abbiano deliberato la loro adesione all'associazione
entro il mese di luglio 2002.
4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione,
in qualità di soci ordinari, enti e soggetti pubblici
e privati che ne facciano richiesta, i quali condividano le
finalità dell'Associazione e si impegnino a versare
le quote associative annuali previste dallo Statuto.
5. Possono altresì essere ammessi, in qualità
di soci sostenitori, soggetti pubblici o privati interessati
a sostenere l'attività e i progetti dell'Associazione
e che ne condividano le finalità.
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| 1. I mezzi finanziari sono reperiti annualmente attraverso:
a) i contributi ordinari dei soci, secondo quanto è
previsto al terzo comma del presente articolo;
b) i contributi della Regione Toscana, dello Stato e della
Unione Europea;
c) altri contributi che potranno pervenire all'Associazione
da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
L'esercizio finanziario ha durata annuale, inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Per la gestione amministrativa l'Associazione si potrà
avvalere di personale esterno incaricato di collaborazioni
secondo la normativa vigente.
3. Per lo svolgimento del programma di attività annuale,
approvato dalla assemblea dei soci, l'associazione si avvarrà
dei contributi dei soci.
4. Per il primo esercizio finanziario i contributi ordinari
iscritti nel bilancio preventivo sono costituiti dalla quota
a carico della Provincia di Pisa e del Dipartimento di storia
moderna e contemporanea e dai contributi ordinari derivanti
all'Associazione da altri soggetti pubblici o privati che
abbiano presentato richiesta di adesione all'Associazione
entro il mese di luglio 2002.
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| Sono organi dell'Associazione:
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Scientifico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.
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| 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea
dei Soci, a assoluta dei soci presenti.
2. Il Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza
legale dell'Associazione ed esercita i poteri conferitigli
dall'Assemblea dei soci. Il Presidente ha inoltre il potere
di ordinaria amministrazione dei beni e delle risorse dell'Associazione.
3. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
a) presiede l'Assemblea dei Soci, del Comitato Scientifico
e il Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di nominare
un suo delegato, in caso di assenza o impedimento:
b) vigila sull'applicazione dello Statuto;
c) provvede alla relazione sull'attività dell'Associazione
e alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
d) convoca l'Assemblea dei Soci almeno due volte l'anno:
entro il mese di dicembre, per presentare le linee programmatiche
dell'Associazione e il bilancio preventivo per le attività
da svolgere nell'esercizio successivo e entro il mese di marzo
per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente;
e) convoca, ogni volta che lo ritenga necessario e comunque
almeno due volte l'anno, il Comitato Scientifico e il Consiglio
d'Amministrazione;
f) firma gli atti e i contratti;
g) compare in come attore e come convenuto.
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| 1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, di
cui all'articolo 4, che risultino iscritti alla data di convocazione
dell'Assemblea e che siano in regola con il pagamento della
quota annuale.
Ogni socio è rappresentato dal legale rappresentante
o da suo delegato.
2. L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita,
in prima convocazione, se vi prendono parte almeno i due terzi
dei componenti e, in seconda convocazione, se vi prende parte
almeno la metà più uno dei componenti. In caso
di impossibilità a prendere parte all'Assemblea dei
Soci, è ammesso l'istituto dalla delega. La delega
deve essere indirizzata al Presidente. Ciascun componente
dell'Assemblea non può essere delegato da più
di un socio.
3. Le decisioni dell'Assemblea, inclusa l'approvazione della
relazione programmatica del Presidente, del bilancio preventivo
e del bilancio consuntivo, vengono assunte a maggioranza assoluta
dei presenti.
4. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e
di controllo dell'Associazione. Essa, in particolare, svolge
le seguenti funzioni.
a) elegge il Presidente, con le modalità previste
all'art.7, comma 1;
b) elegge i membri del Comitato Scientifico, sulla base
di una rosa di nomi proposti dalle strutture universitarie
aderenti all'AssocIazione, e stabilisce le modalità
dell'elezione con un apposito Regolamento elettorale;
c) elegge il Revisore dei Conti;
d) stabilisce gli indirizzi per la realizzazione delle attività
e li approva;
e) discute ed approva le eventuali collaborazioni con organismi
culturali e di ricerca;
f) fissa le quote di adesione all'Associazione;
g) approva l'associazione di nuovi soggetti pubblici o privati;
h) discute e approva le eventuali proposte di modifiche
dello Statuto;
i) discute e approva la relazione del Presidente, il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo.
5. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente
almeno due volte l'anno, secondo quanto previsto all'art.
7, comma terzo, lettera d). può essere convocata anche
quando ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno
un terzo dei suoi componenti.
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| Il Comitato è eletto 'Assemblea dei Soci, con le
modalità previste dall'art.8, comma 4 lettera b). É
composto da 9 membri e dura in carica tre anni. In caso di
rinuncia, decadenza o revoca di un componente del Comitato
Scientifico, la designazione del nuovo componente deve avvenire
nella prima Assemblea utile, con le stesse modalità
previste dall'art.8, comma 4, lettera b).
2. Il Comitato Scientifico elabora il programma delle attività
annuali e pluriennali dell'Associazione sulla base degli indirizzi
previsti dall'Assemblea dei soci e, nell'ambito delle sue
competenze, ha la facoltà di estendere la partecipazione
alle sue riunioni a esperti nei settori di interesse dell'Associazione.
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| 1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da
un massimo di cinque membri designati dall'Assemblea nel modo
seguente:
- n. 1 in rappresentanza della Provincia di Pisa;
- n. 1 in rappresentanza del Dipartimento di Storia dell'Università
di Pisa;
- n. 1 in rappresentanza di altre strutture universitarie
aderenti;
- n. 1 in rappresentanza di altre province e comuni aderenti;
- n. 1 in rappresentanze di altri soggetti aderenti.
2. I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica
tre anni. Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente
designato. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente
del Consiglio, la sostituzione, richiesta dagli aventi diritto,
deve avvenire entro sessanta giorni. Alla scadenza del mandato,
il Consiglio resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
Al Consiglio d'Amministrazione partecipa il Direttore di cui
all'articolo 11.
3. Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri relativi
all'amministrazione ordinaria, in particolare:
a) delibera l'accettazione dei contributi, gli acquisti
e le alienazioni dei beni mobili e la loro utilizzazione,
quando il valore non supera il limite del valore monetario
stabilito dall'Assemblea dei Soci;
b) discute e approva le proposte del bilancio di previsione
e del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei
Soci.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno
due volte l'anno, in conformità con quanto previsto
all'articolo 7, comma terzo. Inoltre può essere convocato
quando ne venga fatta richiesta per scritto da almeno un terzo
dei suoi componenti.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità
il voto del Presidente è determinante.
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| 1. Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Comitato
scientifico nomina il Direttore dell'Associazione, designato
per le sue competenze nelle aree di interesse dell'Associazione.
2. Il Direttore dell'Associazione:
a) sovrintende all'attività dell'Associazione, adottando
i provvedimenti di sua competenza per la realizzazione dei
programmi stabiliti;
b) con il Presidente predispone il programma annuale da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e ne sovrintende
la realizzazione;
c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
d'Amministrazione, con voto consultivo, e ne cura la redazione
dei verbali che sottoscrive con il Presidente;
d) partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;
e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria,
nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione.
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| Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei
Soci, come previsto dall'art. 8, comma quinto. Il Revisore
dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Egli esplica le proprie funzioni secondo le norme contenute
nel Codice Civile e può partecipare alle riunioni dell'Assemblea. |
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| Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati. In caso di scioglimento vi è
l'obbligo di devolvere il patrimonio così come previsto
dall'ultimo comma dell'art. 2.
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| Per tutta quanto non sia espressamente previsto nel presente
statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre
leggi vigenti in materia di associazioni. |
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| F.to |
GIULIANA BIAGIOLI |
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F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo) |
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