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Statuto modificato dall'assemblea dei Soci in data 18/01/2011
(atto notaio Lia Gabri n, 9931 registrato in Pisa il 27/01/2011)

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede
Articolo 2 - Finalitą
Articolo 3 - Attivitą
Articolo 4 - Soci
Articolo 5 - Mezzi finanziari e gestione amministrativa
Articolo 6 - Organi dell'Associazione
Articolo 7 - Il Presidente
Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci
Articolo 9 - Il Comitato Scientifico
Articolo 10 - Il Consiglio d'Amministrazione
Articolo 11 - Il Direttore
Articolo 12 - Il Revisore dei Conti
Articolo 13 - Scioglimento
Articolo 14 - Rinvio alla legge

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

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1. E' costituita l'Associazione denominata: "Leonardo: Istituto di Ricerca sul Territorio e l'Ambiente", a seguito della trasformazione del "Centro di documentazione e sulla Storia dell'agricoltura e della società contadina (CESTAG)" già istituto con Convenzione tra la provincia di Pisa e il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell'università di Pisa con scrittura privata 29 ottobre 1996 rep. n. 5943 dell'università di Pisa registrata a cura dell'università all'Ufficio del registro di Pisa il 7.11.1996 al n. 3980/1. L'attività del CESTAG prosegue in quella della nuova Associazione.

2. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

3. L'Associazione ha la propria sede in Pisa Via Pasquale Paoli n. 15, presso il Dipartimento di Storia, in attesa dell'eventuale individuazione da parte della Provincia di Pisa della sede definitiva in locali da questa messi a disposizione. Fermo restando l'impegno del Dipartimento di Storia a fornire una sede direzionale all'interno dei suoi locali, l'Associazione può fissare la propria sede anche presso locali degli altri soci o da questi indicati e/o messi a disposizione.

4. I soci possono recedere dall'Associazione facendone richiesta almeno sei mesi prima, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Presidente. Il socio che recede rimane responsabile per tutte le obbligazioni, assunte verso l'AssociazIone o verso terzi, che risultino pendenti al momento dell'invio della lettera di recesso.


Art. 2 - Finalitą

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1. Scopo dell'Associazione è diffusione della conoscenza e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, in particolare nell'area della Toscana occidentale, comprendente, oltre all'attuale provincia di Pisa, anche quelle di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno e Grosseto, nonché quello di fornire adeguati strumenti conoscitivi alle azioni di governo del territorio e di sfruttamento delle risorse ambientali.

Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione si impegna a promuovere e a coordinare:

a) studi e ricerche per la conoscenza del territorio, considerato nei suoi vari aspetti: storici, sociali, culturali, economici, demografici, tecnici, ambientali;

b) iniziative volte a fornire agli studiosi, alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati strumenti conoscitivi idonei a fare emergere le trasformazioni del territorio in una prospettiva storica di lungo periodo;

c) iniziative volte a fornire alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati in vario modo coinvolti nello sfruttamento delle risorse territoriali (agricoltura, turismo, valorizzazione culturale etc.) un patrimonio conoscitivo che possa essere utilizzato come punto di riferimento per l'attuazione una politica del territorio coerente e tesa ad armonizzare le scelte di valorizzazione economica con la salvaguardia delle risorse territoriali;

d) programmi di azione integrata con le istituzioni scolastiche, finalizzati alla produzione di percorsi didattici e di ricerca per la storia del territorio e dell'ambiente.

2. Nella realizzazione di questo scopo l'Associazione si propone di coinvolgere gli enti locali (province e comuni), le altre istituzioni pubbliche del territorio (amministrazioni dei parchi, camere di commercio, comunità montane, istituzioni scolastiche, etc.) e i soggetti privati interessati (associazioni di categoria, aziende etc.).

L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali e istituzionali dell'Associazione. E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione dell'intero patrimonio sociale, ad associazione o ente avente gli stessi scopi che l'Associazione persegue e che ha perseguito, che sia senza scopo di lucro e rispetti gli stessi obblighi qui elencati.



Art. 3 - Attivitą

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1. L'Associazione adempie a quanto previsto all'art. 2 definendo e realizzando ogni anno il programma delle attività, che può prevedere anche interventi di durata pluriennale e che si concretizza con l'attivazione specifiche iniziative di ricerca, di incontri periodici e di quant'altro verrà ritenuto opportuno.

In particolare, l'Associazione si propone di organizzare iniziative che perseguano le finalità istituzionali attraverso:

a) reperimento e organizzazione di raccolte documentarie di vario tipo (fondi archivistici, materiale iconografico, fonti orali) anche ai fini di una loro eventuale pubblicazione;

b) predisposizione di strumenti di consultazione (bibliografie, inventari, repertori, nomenclature);

c) elaborazione di studi specifici temi attinenti alla conoscenza storica e alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente;

d) organizzazione di attività seminariali, di convegni e di esposizioni documentarie, di guidate sul territorio, stabilendo un rapporto con Enti aziende che possono richiederli per i loro utenti (parchi, musei, aziende agrituristiche, etc.);

e) costituzione di un tavolo di confronto periodico (con cadenza almeno annuale), dedicato a temi attinenti alla politica del territorio, con i rappresentanti degli enti locali, delle altre istituzioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti nella gestione e nello sfruttamento delle risorse territoriali;

f) predisposizione di percorsi didattici per le scuole secondarie inferiori e superiori (itinerari didattici, visite guidate sul territorio, lezioni e corsi di aggiornamento per gli insegnanti);

g) costituzione e aggiornamento di un sito web dedicato ad illustrare le attività realizzate e quelle programmate, il materiale documentario consultabile, la produzione editoriale e ogni altra informazione utile a promuovere le iniziative della Associazione;

2. Per la realizzazione del suo programma annuale l'Associazione utilizza gli spazi messi a disposizione da Soci originari.



Art. 4 - Soci

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1. Soci si distinguono in: originari, fondatori, ordinari, sostenitori.

2. Sono soci originari: la Provincia di Pisa, il Dipartimento di Storia dell'Università di Pisa.

3. Sono soci fondatori le strutture universitarie e gli enti che abbiano deliberato la loro adesione all'associazione entro il mese di luglio 2002.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, enti e soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, i quali condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a versare le quote associative annuali previste dallo Statuto.

5. Possono altresì essere ammessi, in qualità di soci sostenitori, soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività e i progetti dell'Associazione e che ne condividano le finalità.



Art. 5 - Mezzi finanziari e gestione amministrativa

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1. I mezzi finanziari sono reperiti annualmente attraverso:

a) i contributi ordinari dei soci, secondo quanto è previsto al terzo comma del presente articolo;

b) i contributi della Regione Toscana, dello Stato e della Unione Europea;

c) altri contributi che potranno pervenire all'Associazione da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. L'esercizio finanziario ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Per la gestione amministrativa l'Associazione si potrà avvalere di personale esterno incaricato di collaborazioni secondo la normativa vigente.

3. Per lo svolgimento del programma di attività annuale, approvato dalla assemblea dei soci, l'associazione si avvarrà dei contributi dei soci.

4. Per il primo esercizio finanziario i contributi ordinari iscritti nel bilancio preventivo sono costituiti dalla quota a carico della Provincia di Pisa e del Dipartimento di storia moderna e contemporanea e dai contributi ordinari derivanti all'Associazione da altri soggetti pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di adesione all'Associazione entro il mese di luglio 2002.



Art. 6 - Organi dell'Associazione

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Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;

- il Direttore;

- l'Assemblea dei Soci;

- il Comitato Scientifico;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Revisore dei Conti.



Art. 7 - Il Presidente

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1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, a assoluta dei soci presenti.

2. Il Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita i poteri conferitigli dall'Assemblea dei soci. Il Presidente ha inoltre il potere di ordinaria amministrazione dei beni e delle risorse dell'Associazione.

3. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a) presiede l'Assemblea dei Soci, del Comitato Scientifico e il Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di nominare un suo delegato, in caso di assenza o impedimento:

b) vigila sull'applicazione dello Statuto;

c) provvede alla relazione sull'attività dell'Associazione e alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

d) convoca l'Assemblea dei Soci almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre, per presentare le linee programmatiche dell'Associazione e il bilancio preventivo per le attività da svolgere nell'esercizio successivo e entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

e) convoca, ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno, il Comitato Scientifico e il Consiglio d'Amministrazione;

f) firma gli atti e i contratti;

g) compare in come attore e come convenuto.



Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

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1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, di cui all'articolo 4, che risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio è rappresentato dal legale rappresentante o da suo delegato.

2. L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita, in prima convocazione, se vi prendono parte almeno i due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, se vi prende parte almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a prendere parte all'Assemblea dei Soci, è ammesso l'istituto dalla delega. La delega deve essere indirizzata al Presidente. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di un socio.

3. Le decisioni dell'Assemblea, inclusa l'approvazione della relazione programmatica del Presidente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo dell'Associazione. Essa, in particolare, svolge le seguenti funzioni.

a) elegge il Presidente, con le modalità previste all'art.7, comma 1;

b) elegge i membri del Comitato Scientifico, sulla base di una rosa di nomi proposti dalle strutture universitarie aderenti all'AssocIazione, e stabilisce le modalità dell'elezione con un apposito Regolamento elettorale;

c) elegge il Revisore dei Conti;

d) stabilisce gli indirizzi per la realizzazione delle attività e li approva;

e) discute ed approva le eventuali collaborazioni con organismi culturali e di ricerca;

f) fissa le quote di adesione all'Associazione;

g) approva l'associazione di nuovi soggetti pubblici o privati;

h) discute e approva le eventuali proposte di modifiche dello Statuto;

i) discute e approva la relazione del Presidente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

5. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, secondo quanto previsto all'art. 7, comma terzo, lettera d). può essere convocata anche quando ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti.



Art. 9 - Il Comitato Scientifico

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Il Comitato è eletto 'Assemblea dei Soci, con le modalità previste dall'art.8, comma 4 lettera b). É composto da 9 membri e dura in carica tre anni. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente del Comitato Scientifico, la designazione del nuovo componente deve avvenire nella prima Assemblea utile, con le stesse modalità previste dall'art.8, comma 4, lettera b).

2. Il Comitato Scientifico elabora il programma delle attività annuali e pluriennali dell'Associazione sulla base degli indirizzi previsti dall'Assemblea dei soci e, nell'ambito delle sue competenze, ha la facoltà di estendere la partecipazione alle sue riunioni a esperti nei settori di interesse dell'Associazione.



Art. 10 - Il Consiglio d'Amministrazione

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1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un massimo di cinque membri designati dall'Assemblea nel modo seguente:

- n. 1 in rappresentanza della Provincia di Pisa;

- n. 1 in rappresentanza del Dipartimento di Storia dell'Università di Pisa;

- n. 1 in rappresentanza di altre strutture universitarie aderenti;

- n. 1 in rappresentanza di altre province e comuni aderenti;

- n. 1 in rappresentanze di altri soggetti aderenti.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni. Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente designato. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente del Consiglio, la sostituzione, richiesta dagli aventi diritto, deve avvenire entro sessanta giorni. Alla scadenza del mandato, il Consiglio resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. Al Consiglio d'Amministrazione partecipa il Direttore di cui all'articolo 11.

3. Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria, in particolare:

a) delibera l'accettazione dei contributi, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e la loro utilizzazione, quando il valore non supera il limite del valore monetario stabilito dall'Assemblea dei Soci;

b) discute e approva le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in conformità con quanto previsto all'articolo 7, comma terzo. Inoltre può essere convocato quando ne venga fatta richiesta per scritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente è determinante.



Art. 11 - Il Direttore

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1. Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Comitato scientifico nomina il Direttore dell'Associazione, designato per le sue competenze nelle aree di interesse dell'Associazione.

2. Il Direttore dell'Associazione:

a) sovrintende all'attività dell'Associazione, adottando i provvedimenti di sua competenza per la realizzazione dei programmi stabiliti;

b) con il Presidente predispone il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e ne sovrintende la realizzazione;

c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, con voto consultivo, e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive con il Presidente;

d) partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;

e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione.



Art 12 - Il Revisore dei Conti

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Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art. 8, comma quinto. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli esplica le proprie funzioni secondo le norme contenute nel Codice Civile e può partecipare alle riunioni dell'Assemblea.



Art. 13 - Scioglimento

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Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.



Art. 14 - Rinvio alla legge

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Per tutta quanto non sia espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni.


F.to

GIULIANA BIAGIOLI

 

F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo)