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Statuto

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attività
Articolo 4 - Soci
Articolo 5 - Mezzi finanziari e gestione amministrativa
Articolo 6 - Organi dell'Associazione
Articolo 7 - Il Presidente
Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci
Articolo 9 - Il Comitato Scientifico
Articolo 10 - Il Consiglio d'Amministrazione
Articolo 11 - Il Direttore
Articolo 12 - Il Revisore dei Conti
Articolo 13 - Scioglimento
Articolo 14 - Rinvio alla legge

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

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1. E' costituita l'Associazione denominata: "Leonardo: Isti­tuto di Ricerca sul Territorio e l'Ambiente", a seguito della trasformazione del "Centro di documentazione e ricerca sulla Storia dell'agricoltura e della società contadina (CE­STAG)" già istituto con Convenzione tra la provincia di Pisa e il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell'uni­versità di Pisa con scrittura privata 29 ottobre 1996 rep. n. 5943 dell'università di Pisa registrata a cura dell'u­niversità all'Ufficio del registro di Pisa il 7.11.1996 al n. 3980/1. L'attività del CESTAG prosegue in quella della nuova Associazione.

2. L'Associazione ha durata triennale, rinnovabile.

In quanto prosecuzione del CESTAG, la prima scadenza dell'As­sociazione è fissata al 31.12.2003.

3. L'Associazione ha la propria sede provvisoria in Pisa Piazza Torricelli n° 3/A, presso il Dipartimento di storia moderna e contemporanea in attesa dell'individuazione da par­te della Provincia di Pisa della sede definitiva in locali da questa messi a disposizione, fermo restando l'impegno del Di­partimento di storia moderna e contemporanea a fornire una sede direzionale all'interno dei suoi locali.

4. Al termine di ogni triennio, a meno che non venga assunta la decisione di scioglimento, secondo quanto previsto dal­l'art. 13, l'Associazione viene rinnovata per un ulteriore triennio.  I soci possono recedere dall'Associazione facendone richiesta almeno sei mesi prima, mediante lettera raccomanda­ta con ricevuta di ritorno da inviare al Presidente. Il socio che recede rimane responsabile per tutte le obbligazioni, as­sunte verso l'AssociazIone o verso terzi, che risultino pen­denti al momento dell'invio della lettera di recesso.


Art. 2 - Finalità

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1.  Scopo dell'Associazione è la diffusione della conoscenza e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, in particola­re nell'area della Toscana occidentale, comprendente, oltre all'attuale provincia di Pisa, anche quelle di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno e Grosseto, nonché quello di fornire adeguati strumenti conoscitivi alle azioni di governo del territorio e di sfruttamento delle risorse ambientali.

Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione si impegna a promuovere e a coordinare:

a)  studi e ricerche per la conoscenza del territorio, consi­derato nei suoi vari aspetti: storici, sociali, culturali, e­conomici, demografici, tecnici, ambientali;

b)  iniziative volte a fornire agli studiosi, alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati strumenti conoscitivi idonei a fare emergere le trasformazioni del territorio in una pro­spettiva storica di lungo periodo;

c)  iniziative volte a fornire alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati in vario modo coinvolti nello sfruttamento delle risorse territoriali (agricoltura, turismo, valorizzazione culturale etc.) un patrimonio conoscitivo che possa essere utilizzato come punto di riferimento per l’attuazione di una politica del territorio coerente e tesa ad armonizzare le scelte di valorizzazione economica con la salvaguardia delle risorse territoriali;

d)  programmi di azione integrata con le istituzioni scolastiche, finalizzati alla produzione di percorsi didattici e di ricerca per la storia del territorio e dell'ambiente.

2. Nella realizzazione di questo scopo l'Associazione si pro­pone di coinvolgere gli enti locali (province e comuni), le altre istituzioni pubbliche del territorio (amministrazioni dei parchi, camere di commercio, comunità montane, istituzio­ni scolastiche, etc.) e i soggetti privati interessati (asso­ciazioni di categoria, aziende etc.).



Art. 3 - Attività

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1.  L'Associazione adempie a quanto previsto all'art. 2 definendo e realizzando ogni anno il programma delle attività, che può prevedere anche interventi di durata pluriennale e che si concretizza con l'attivazione di specifiche iniziative di ricerca, di incontri periodici e di quant'altro verrà ri­tenuto opportuno.

In particolare, l'Associazione si propone di organizzare iniziative che perseguano le finalità istituzionali attraverso:

a)  reperimento e organizzazione di raccolte documentarie di vario tipo (fondi archivistici,  materiale iconografico, fonti orali) anche ai fini di una loro eventuale pubblicazione;

b)  predisposizione di strumenti di consultazione (bibliogra­fie, inventari, repertori, nomenclature;

c)  elaborazione di studi su specifici temi attinenti alla co­noscenza storica e alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente;

d) organizzazione di attività seminariali, di convegni e di esposizioni documentarie, di visite guidate sul territorio, stabilendo un rapporto con Enti e aziende che possono richie­derli per i loro utenti (parchi, musei, aziende agrituristi­che, etc.);

e)  costituzione di un tavolo di confronto periodico (con ca­denza almeno annuale), dedicato a temi attinenti alla politi­ca del territorio, con i rappresentanti degli enti locali, delle altre istituzioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti nella gestione e nello sfruttamento delle risorse territoriali;

f) predisposizione di percorsi didattici per le scuole secon­darie inferiori e superiori (itinerari didattici, visite guidate sul territorio, lezioni e corsi di aggiornamento per gli insegnanti);

g) costituzione e aggiornamento di un sito web dedicato ad illustrare le attività realizzate e quelle programmate, il materiale documentario consultabile, la produzione editoriale e ogni altra informazione utile a promuovere le iniziative della Associazione;

2.  Per la realizzazione del suo programma annuale l'Associazione utilizza gli spazi messi a disposizione da Soci originari



Art. 4 - Soci

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1.  Soci si distinguono in: originari, fondatori, ordinari, sostenitori.

2.  Sono soci originari: la Provincia di Pisa, il Dipartimento di Storia dell’Università di Pisa.

3.  Sono soci fondatori le strutture universitarie e gli enti che abbiano deliberato la loro adesione all’associazione entro il mese di luglio 2002.

4.  Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di soci ordinari, enti e soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, i quali condividano le finalità dell’Associazione e si impegnino a versare le quote associative annuali previste dallo Statuto.

5.  Possono altresì essere ammessi, in qualità di soci sostenitori, soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l’attività e i progetti dell’Associazione e che ne condividano le finalità.



Art. 5 - Mezzi finanziari e gestione amministrativa

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1.  I mezzi finanziari sono reperiti annualmente attraverso:

a)  i contributi ordinari dei soci, secondo quanto è previsto al terzo comma del presente articolo;

b)  i contributi della Regione Toscana, dello Stato e della Unione Europea;

c)  altri contributi che potranno pervenire all’Associazione da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. L’esercizio finanziario ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2.  Per la gestione amministrativa l’Associazione si potrà avvalere di personale esterno incaricato di collaborazioni secondo la normativa vigente.

3.  Per lo svolgimento del programma di attività annuale, approvato dalla assemblea dei soci, l’associazione si avvarrà dei contributi dei soci.

4.  Per il primo esercizio finanziario i contributi ordinari iscritti nel bilancio preventivo sono costituiti dalla quota a carico della Provincia di Pisa e del Dipartimento di storia moderna e contemporanea e dai contributi ordinari derivanti all’Associazione da altri soggetti pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di adesione all’Associazione entro il mese di luglio 2002.



Art. 6 - Organi dell'Associazione

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Sono organi dell’Associazione:

-   il Presidente;

-   il Direttore;

-   l’Assemblea dei Soci;

-   il Comitato Scientifico;

-   il Consiglio di Amministrazione;

-   il Revisore dei Conti.



Art. 7 - Il Presidente

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1.  Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta dei soci presenti, sulla ba­se di una lista chiusa di tre nominativi proposti dai Soci originari.

2 Il Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita i poteri conferitigli dall'Assemblea dei soci. Il Presidente ha inoltre il potere di ordinaria amministrazione dei beni e delle risorse dell’Associazione.

3.  Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a)  presiede l’Assemblea dei Soci, del Comitato Scientifico e il Consiglio d’Amministrazione, con facoltà di nominare un suo delegato, in caso di assenza o impedimento:

b)  vigila sull'applicazione dello Statuto;

c)  provvede alla relazione sull’attività dell'Associazione e alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consun­tivo;

d)  convoca l'Assemblea dei Soci almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre, per presentare le linee pro­grammatiche dell'Associazione e il bilancio preventivo per le attività da svolgere nell'esercizio successivo e entro il me­se di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

e)  convoca, ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l’anno, il Comitato Scientifico e il Consiglio d’Amministrazione;

f)   firma gli atti e i contratti;

g)  compare in giudizio come attore e come convenuto.



Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

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1.  L’Assemblea è costituita da tutti i Soci, di cui all’articolo 4, che risultino iscritti alla data di convocazione dell’Assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio è rappresentato dal legale rappresentante o da suo delegato, salvo i soci originari che nominano due rappresentanti ciascuno.

2.  L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita, in prima convocazione, se vi prendono parte almeno i due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, se vi prende parte almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a prendere parte all'Assemblea dei Soci, è ammesso l'istituto dalla delega. La delega deve essere indirizzata al Presiden­te. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di un socio.

3.  Le decisioni dell'Assemblea, inclusa l'approvazione della relazione programmatica del Presidente, del bilancio preven­tivo e del bilancio consuntivo, vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di control­lo dell'Associazione. Essa, in particolare, svolge le seguen­ti funzioni.

a)  elegge il Presidente, con le modalità previste all'art.7, comma 1;

b)  elegge i membri del Comitato Scientifico, sulla base di u­na rosa di nomi proposti dalle strutture universitarie ade­renti all'AssocIazione, e stabilisce le modalità dell'elezio­ne con un apposito Regolamento elettorale;

c)  elegge il Revisore dei Conti;

d)  stabilisce gli indirizzi per la realizzazione delle atti­vità e li approva;

e)  discute ed approva le eventuali collaborazioni con organi­smi culturali e di ricerca;

f)   fissa le quote di adesione all’Associazione;

g)  approva l'associazione di nuovi soggetti pubblici o privati;

h) discute e approva le eventuali proposte di modifiche dello Statuto;

i) discute e approva la relazione del Presidente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

5. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, secondo quanto previsto all'art. 7, comma ter­zo, lettera d). Essa può essere convocata anche quando ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un ter­zo dei suoi componenti.



Art. 9 - Il Comitato Scientifico

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Il   Comitato Scientifico è eletto dall'Assemblea dei Soci, con le modalità previste dall’art.8, comma 4 lettera b). É composto da 9 membri e dura in carica tre anni. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente del Comitato Scientifico, la designazione del nuovo componente deve avvenire nella prima Assemblea utile, con le stesse modalità pre­viste dall'art.8,  comma 4, lettera b).

2. Il Comitato Scientifico elabora il programma delle attività annuali e pluriennali dell’Associazione sulla base degli indirizzi previsti dall’Assemblea dei soci e, nell'ambito delle sue competenze, ha la facoltà di estendere la partecipazione alle sue riunioni a esperti nei settori di interesse dell’Associazione.



Art. 10 - Il Consiglio d'Amministrazione

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1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un massimo di cinque membri designati dall’Assemblea nel modo seguente:

-   n. 1 in rappresentanza della Provincia di Pisa;

-   n. 1 in rappresentanza del Dipartimento di Storia dell’Università di Pisa;

-   n. 1 in rappresentanza di altre strutture universitarie a­derenti;

-   n. 1 in rappresentanza di altre province e comuni aderenti;

-   n. 1 in rappresentanze di altri soggetti aderenti.

2. I membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica tre anni. Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente de­signato. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un compo­nente del Consiglio, la sostituzione, richiesta dagli aventi diritto, deve avvenire entro sessanta giorni. Alla scadenza del mandato, il Consiglio resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. Al Consiglio d'Amministrazione partecipa il Direttore di cui all'articolo11.

3. Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria, in particolare:

a) delibera l'accettazione dei contributi, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e la loro utilizzazione, quando il valore non supera il limite del valore monetario stabilito dall'Assemblea dei Soci;

b) discute e approva le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in conformità con quanto previsto all'articolo 7, comma terzo. Inoltre può essere convocato quando ne venga fatta richiesta per scritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente è determinante.



Art. 11 - Il Direttore

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1. Il Consiglio d’amministrazione, su proposta del Comitato scientifico nomina il Direttore dell'Associa­zione, designato per le sue competenze nelle aree di interesse dell'Associazione.

2. Il Direttore dell'Associazione:

a) sovrintende all'attività dell'Associazione, adottando i provvedimenti di sua competenza per la realizzazione dei programmi stabiliti;

b) con il Presidente predispone il programma annuale da sot­toporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e ne sovrintende la realizzazione;

c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, con voto consultivo, e ne cura la redazio­ne dei verbali che sottoscrive con il Presidente;

d)  partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;

e)  sovrintende  alla  gestione  amministrativa  e  finanziaria, nell’ambito delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione.



Art 12 - Il Revisore dei Conti

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Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea dei Soci, come previstoa dall’art. 8, comma quinto. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli esplica le proprie funzioni secondo le norme contenute nel Codice Civile e può partecipare alle riunioni dell'Assemblea.



Art. 13 - Scioglimento

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Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea deciderà in merito alla destinazione dei beni acquisiti dall’Associazione, fatte salve le obbligazioni pendenti verso terzi.



Art. 14 - Rinvio alla legge

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Per tutta quanto non sia espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni.


F.to

F.to Giuliana Biagioli

 

Dott.ssa Barbara Bartolini Notaro